Il Tribunale di Cosenza (sentenza del 1° luglio 2026) ha annullato il provvedimento n. 135/2025 di ingiunzione con il quale il Garante della Privacy aveva sanzionato con una multa di 50 mila euro un ente che rilevava la posizione geografica di circa cento lavoratori durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile (ne avevamo parlato in Il datore di lavoro può geolocalizzare il lavoratore in smart working?).
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice ha osservato che, ai sensi dell’art. 4 St. Lav. è necessario distinguere tra:
Nel caso di specie, l’ente datore di lavoro, secondo il Tribunale, non tracciava costantemente i lavoratori, ma acquisiva la posizione solo in modo istantaneo ed estemporaneo all’atto della marcatura del cartellino. Pertanto, lo strumento utilizzato era assimilabile ai sistemi di registrazione degli accessi e delle presenze ai sensi dell’art. 4, 2° co. cit., con l'unica variante tecnica della remotizzazione dovuta allo smart working.
Il Tribunale ha ritenuto altresì che il Garante avesse ecceduto nei suoi poteri, valutando aspetti organizzativi del lavoro agile che non gli competono, e che il consenso informato del lavoratore e la concertazione sindacale fossero elementi rilevanti.