Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 29 luglio 2025, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 614 bis c.p.c. con riferimento:
a) all’art. 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità;
b) all’art. 42, co. 4 della Costituzione e, data la valenza del diritto di proprietà di diritto, fondamentale, della persona cui lo stesso viene elevato dal sistema convenzionale, all’art. 117 della Costituzione, come integrato, quale norma interposta, dall’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
c) agli artt. 24, 113 Cost., 6, 13 CEDU, e 47 Cost.
Il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché scrutini l’eventuale incostituzionalità dell’art. 614 bis c.p.c. nella formulazione applicabile alla fattispecie concreta (nella versione precedente alla Riforma Cartabia entrata in vigore il 28 febbraio 2023), nella parte in cui, legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo, non prevede, da parte del Giudice dell’opposizione a precetto, l’esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all’operare delle misure ex art. 614 bis c.p.c. Questo nell’ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte del giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto).
Secondo il Tribunale remittente, gli argomenti che erano stati invocati da una delle parti contendenti non possono indurre, con sufficiente solidità, ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla luce: a) dell’univoco dato testuale dell’art. 614 bis c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie; b) della non invocabilità della soluzione prescelta dalla giurisprudenza amministrativa; c) della tendenziale assolutezza del principio di separazione tra il momento dell’accertamento e quello dell’esecuzione, rispondente ad un principio di ordine pubblico processuale; d) della inidoneità del rimedio della revoca o modifica del provvedimento cautelare; e) della difficoltà di applicare il principio di buona fede oggettiva al di fuori dell’esecuzione di un contratto o di un negozio e, quindi, dell’ambito negoziale; f) della non qualificabilità dell’eccessiva onerosità della penale quale fatto sopravvenuto che sarebbe idoneo a superare la tradizionale preclusione alla cognizione del Giudice dell’esecuzione di circostanze dedotte davanti al Giudice della cognizione.
La mancata previsione dell’apponibilità di un tetto massimo apparirebbe così in contrasto con il principio di ragionevolezza, declinazione del correlato principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., così come con il principio di proporzionalità delle sanzioni quali dovrebbero ritenersi anche le misure coercitive.
Analogamente, sarebbe rinvenibile anche un contrasto sotto il profilo della tutela del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 42, co. 4 Cost. nonché con il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24, 47, 111 Cost.
In calce il testo integrale dell’ordinanza di rimessione.