L' art. 1284, quarto comma, c.c. si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Con questo principio la Cassazione è intervenuta in ordine al contrasto della giurisprudenza di legittimità in ordine all’applicabilità della norma alle obbligazioni restitutorie (ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891).
Come ricorda la Corte, secondo un primo orientamento, la suddetta norma può applicarsi solo alle obbligazioni c.d. di valuta, e solo se scaturenti da un contratto.
Per un secondo orientamento, l'art. 1284, quarto comma, c.c., può trovare alle obbligazioni sorte da qualunque fonte, purché “liquide o di pronta liquidazione”.
Per un terzo orientamento, infine, la norma in questione deve applicarsi con riferimento a qualunque tipo di obbligazione che debba essere adempiuta pagando una somma di denaro, quale che ne sia la fonte e la natura.
La Cassazione ha reputato non condivisibili i primi due orientamenti, fondati su argomenti – a suo dire - agevolmente superabili e, in effetti, criticati dalle argomentazioni svolte nella pronuncia in esame. Si osserva che la Corte ha espressamente affermato che “non sembra necessario sottoporre la questione all’esame delle Sezioni Unite”, nonostante l’esistenza del contrasto fosse evidente come si dà atto nella stessa ordinanza.
Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione estensiva ampliativa sono stati invece condivisi.
L' art. 1284, quarto comma, c.c. – afferma la Suprema Corte - deve essere interpretato nel senso che la misura degli interessi ivi prevista si applica a tutte le obbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro, quale che ne sia la fonte, deponendo in tal senso la lettera e la ratio della legge, reputate chiare e semplici.
Sul primo versante, la Corte ha osservato che la norma codicistica fa decorrere gli interessi previsti “dalla domanda”, con previsione così ampia da non consentire congetture restrittive.
Per quanto riguarda, poi, la ratio, la pronuncia ricorda che la norma è stata introdotta per indurre il debitore ad un pronto adempimento, e tale esigenza non cesserebbe solo perché la fonte dell’obbligazione è la legge o un fatto illecito e non il contratto.