La struttura sanitaria può agire in rivalsa nei confronti del sanitario anche in assenza di dolo o colpa grave?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9949 del 17 aprile 2026) ha affrontato la questione se la struttura sanitaria possa agire in rivalsa contro il sanitario anche in assenza di dolo o colpa grave, invocando clausole contrattuali o le regole codicistiche sui condebitori solidali, quando la prestazione è stata resa mediante l’organizzazione della struttura.

Una paziente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico eseguito in una clinica privata, in regime di solvenza. Il Tribunale aveva condannato la struttura che aveva esercitato azione di regresso nei confronti del chirurgo libero professionista. La Corte d’Appello aveva respinto il regresso, con decisione confermata ora dalla Corte di Cassazione.

Secondo la Cassazione, l’art. 9 l. n. 24/2017 (secondo cui, come è noto, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave) disciplina in via speciale e prevalente il rapporto interno tra struttura e sanitario quando la prestazione è resa tramite l’organizzazione della struttura.

La rivalsa della struttura è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave del sanitario, indipendentemente dal titolo della responsabilità del medico verso il paziente (contrattuale o extracontrattuale).

Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della L. n. 24/2017, dunque, non è la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o aquiliani, bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l'organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali.

In tali ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (richiamato dall'art. 7, primo comma, L. n. 24/2017 quale fondamento e paradigma della responsabilità della struttura), con la conseguenza che quest'ultima  risponde verso il danneggiato per fatto proprio e che il rapporto interno tra struttura e sanitario è regolato dalla disciplina della rivalsa come dettata dall'art. 9 della L. n. 24/2017.

Ne discende che l'ausiliarietà del sanitario – sottolinea la Corte - non è esclusa né dalla pluralità dei rapporti contrattuali, né dall'esternalizzazione di segmenti dell'organizzazione, né dalla distinzione tra titolarità dei mezzi materiali e autonomia professionale del prestatore d'opera.

Pertanto, le clausole contrattuali di manleva e le regole codicistiche del regresso tra condebitori solidali non superano il limite legale dell’art. 9, norma inderogabile.

Nel caso di specie, il sanitario, ancorché operante in regime libero-professionale e legato al paziente da un rapporto contrattuale diretto, aveva operato quale ausiliario della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c., con conseguente responsabilità solidale verso il danneggiato e con applicazione, sul piano dei rapporti interni, della disciplina della rivalsa di cui all'art. 9 della L. n. 24/2017.

Quest’ultima norma – ha precisato la Corte in un interessante passaggio della motivazione - non ha la funzione di ridefinire il titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente, ma persegue l'obiettivo, coerente con la ratio complessiva della L. n. 24/2017, di bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della struttura con una responsabilità del sanitario circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità della colpa. Ne consegue che l'art. 9 della L. n. 24/2017 opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda verso il paziente anche ex art. 1218 c.c.

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Maria Santina Panarella
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