Al fine di acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, 4° co, c.p.c., un atto deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, inserendosi nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, ha delineato i requisiti che deve avere un atto per poter essere considerato idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione (ord. n. 11384 del 27 aprile 2026)
In tale occasione, la Cassazione ha ribadito, in particolare, che è priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Il caso esaminato dalla Corte era relativo ad un contenzioso creatosi in relazione ad un rapporto di agenzia. L’agente aveva agito nei confronti dell’ex preponente al fine di chiederne la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di cessazione del rapporto. La Società, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito, tra le altre cose, la prescrizione di tutti i diritti azionati.
Il Giudice di primo grado, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., aveva rigettato le domande dell’agente. Quest’ultimo aveva poi impugnato la sentenza censurandola nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale nonché laddove il Tribunale aveva affermato l’inidoneità ad interrompere il decorso del termine di prescrizione della proposizione della domanda riconvenzionale formulata dal medesimo ex agente nell’ambito del giudizio civile che la Società aveva in precedenza instaurato al fine di ottenere il risarcimento del danno per la dedotta attività di concorrenza sleale al medesimo addebitata
All’esito, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre indennità di scioglimento del rapporto fossero soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale.
La società aveva così impugnato la sentenza di secondo grado e la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso proposto dalla preponente, aveva statuito che, in tema di contratto di agenzia, tutte le indennità legate all’attività lavorativa dell’agente e allo stesso spettanti al momento della cessazione del rapporto sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5 c.p.c. e non al termine decennale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto (ne avevamo parlato in Indennità di cessazione del rapporto: prescrizione ordinaria o prescrizione quinquennale?).
La Corte aveva così cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello, applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale spiegata dall’agente non avesse efficacia interruttiva o sospensiva del termine di prescrizione. In accoglimento dell’appello della Società, la Corte aveva così rigettato il ricorso introduttivo del consulente, sottolineando che la domanda, proposta dall’agente nel separato procedimento diretto ad ottenere il risarcimento del presunto danno all’immagine, conteneva solo una generica e ipotetica riserva di azione per il pagamento della indennità di preavviso, inidonea a valere come costituzione in mora del debitore.
Inoltre – ha osservato la Cassazione – il giudice di appello aveva escluso che potesse dirsi prodotto un effetto sospensivo della prescrizione sul rilievo che il separato procedimento, o meglio, la domanda azionata in via riconvenzionale dall’agente, non aveva ad oggetto diritti che si ricollegavano con stretto nesso di causalità al rapporto di agenzia.
La Corte ha così richiamato il proprio orientamento secondo il quale la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., “con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito”.
La Corte di merito, premesso che il separato procedimento aveva ad oggetto il risarcimento del danno vantato dalla società per concorrenza sleale dell’agente ed il risarcimento chiesto dall’agente in riconvenzionale per danno all’immagine, aveva ritenuto – correttamente - che quest’ultima domanda non coinvolgesse diritti collegati, con nesso stretto di causalità, al rapporto di agenzia e alla sua cessazione.
Il ricorso è stato così respinto.