Nel caso di virus informatico che impedisce il deposito del ricorso di impugnazione del licenziamento, l’istanza di rimessione in termini è ammissibile?
La Cassazione ha recentemente affrontato tale questione (ord. 16 ottobre 2025, n. 27626).
Un lavoratore, licenziato per giusta causa, aveva impugnato il licenziamento chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso.
La datrice di lavoro, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito la decadenza dall’impugnazione del licenziamento per aver il lavoratore depositato il ricorso giudiziario oltre il termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale. A conclusione della fase sommaria, il Giudice, accogliendo l’eccezione di decadenza, aveva dichiarato inammissibile la domanda. All’esito della fase di opposizione, invece, il Tribunale aveva accolto l’istanza di rimessione in termini e, dopo aver svolto la prova testimoniale, aveva ordinato la reintegrazione dell’opponente nel posto di lavoro.
La Società aveva così proposto appello, poi rigettato dalla Corte territoriale. In particolare, secondo la Corte d’appello, ai fini della rimessione in termini, prima di verificare la non imputabilità del ritardo occorreva verificare se sussistesse il requisito della tempestività dell'istanza intesa come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.
Nel caso in esame, secondo il Collegio, l’istanza, nella quale il lavoratore aveva allegato la prova documentale della causa di forza maggiore (virus informatico) che aveva impedito il tempestivo deposito del ricorso, era stata formulata alla prima udienza utile successiva all’eccezione della controparte, e, dunque, era stata tempestiva.
La datrice aveva così proposto ricorso per cassazione, ora accolto dalla Corte.
L’ordinanza ha dapprima rammentato che l’istituto della rimessione in termini, ex art. 153, co. 2, c.p.c. presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
E la tempestività, ossia l'immediatezza della reazione della parte colpita da decadenza, va valutata – si legge nella pronuncia - rispetto al momento in cui è maturata la decadenza, di cui abbia avuto consapevolezza la parte o il suo difensore. In sostanza, la rimessione in termini richiede l'immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa.
Ne consegue – prosegue la Cassazione - che questa non può essere condizionata dall’eventuale proposizione della eccezione di decadenza della controparte. Inoltre, neppure può dirsi sempre tempestiva l'istanza anteriore alla decisione di improcedibilità, perché allora sarebbe sempre tempestiva purché anteriore a quella decisione di rito, in tal modo restando preclusa al giudice per ciò solo la valutazione della tempestività dell'istanza, che invece il legislatore gli riserva.
Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale non si era conformata alle indicazioni del giudice di legittimità avendo mostrato di ancorare la verifica dei presupposti della rimessione in termini a elementi a tal fine ininfluenti in quanto estrinseci alla disciplina dell'istituto ed alle esigenze ad essa sottese riconducibili in definitiva al canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Da qui la cassazione con rinvio della decisione al fine di una rinnovata valutazione del requisito della tempestività dell'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore del lavoratore alla luce del seguente principio di diritto:
“ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte”.