I principi elaborati in ordine alla personalizzazione del danno compongono un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato recentemente da un’ordinanza che qui si segnala (4 novembre 2025, n. 29135).
In tale pronuncia, la Corte, nel richiamare precedenti decisioni, ha sottolineato che, in presenza di una lesione alla salute, “potranno aversi le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (così, in motivazione, Cass. ord. 27 marzo 2018, n. 7513).
Se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, mentre, “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”.
In questo quadro, pertanto – sottolinea la Cassazione - la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, “non esce dall'alternativa”: o è una conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si considererà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico, attraverso la sua personalizzazione.
Ne deriva che l'operazione di personalizzazione impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse, specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Questo in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.