Se la lettera di licenziamento è stata inviata all’indirizzo del lavoratore quest’ultimo può dimostrare di non averne avuto conoscenza purché tale circostanza sia dipesa da fattori oggettivi ed incolpevoli.
Questa è, in sostanza, la risposta data recentemente dalla Corte di Cassazione (ord. 15987 del 15 giugno 2025).
La Corte d’Appello aveva confermato l’inammissibilità del ricorso del lavoratore per essere questo decaduto per decorso del termine dall’impugnazione del licenziamento, stante la presunzione di conoscibilità dell'atto recettizio operante nel momento in cui questo perviene all'indirizzo del destinatario. In particolare, secondo il giudice di merito, il non avere avuto dalla madre convivente, che aveva ricevuto la lettera di licenziamento, la comunicazione del recapito della stessa non era idoneo ad integrare quell'evento eccezionale ed estraneo alla volontà dell'interessato idoneo a consentire, se provato, il superamento della presunzione. Ad avviso della Corte territoriale, l'intento che aveva mosso la madre di proteggere il lavoratore da una comunicazione destabilizzante costituiva, unitamente alla pretesa volontà di riprendere il lavoro, un elemento elettivo rientrante nella sfera di controllo dello stesso lavoratore. Inoltre, la Corte aveva escluso l'incidenza nell'evenienza del precario stato psicofisico del ricorrente.
Nell’esaminare, e respingere, il ricorso proposto dal lavoratore, la Corte ha richiamato il proprio orientamento (cfr. Cass. S.U. n. 23874/2024) secondo il quale la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario e “di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria (…) presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante l'atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell'art. 1335 c.c., che, nell'indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla "impossibilità di aver notizia" e non alla conoscenza effettiva dell'atto né, tanto meno, alla sua comprensione”.
Dunque, la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell'atto.