Con ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito principi importanti in tema di condotta antisindacale.
1. - I fatti di causa
La società S… ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva confermato il decreto con cui era stata accertata l’antisindacalità della condotta da essa tenuta nell’ambito di un procedimento instaurato dalla FIOM CGIL ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
La condotta sanzionata è la seguente: la Società S... aveva, anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, disapplicato per una parte dei suoi dipendenti il CCNL Metalmeccanici, applicando anche ad essi il CCNL Terziario per il tramite di un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali.
La Corte d’appello di Firenze, nel rigettare l’appello della Società, ha ritenuto illegittima la condotta posta in essere dalla S... in quanto “l'avere sostituito la disciplina del CCNL Metalmeccanici con il CCNL Terziario costituisce in fatto, da parte del datore di lavoro, una disdetta anticipata del pregresso CCNL", come tale illegittima secondo la giurisprudenza di legittimità”, con la conseguente irrilevanza del procedimento di armonizzazione successivamente attuatosi.
La condotta posta in essere dalla S..., per la Corte fiorentina, configura una condotta antisindacale avendo leso “il ruolo sindacale della FIOM, l'efficacia della sua azione a tutela dei lavoratori e dunque la sua immagine”, nonché avendo sminuito il ruolo del sindacato a causa delle comunicazioni effettuate dalla società direttamente ai singoli lavoratori con le quali è stata comunicata la deliberazione della applicazione del nuovo CCNL.
Per la Corte d’appello non può considerarsi espressione di un valido consenso all’applicazione del nuovo CCNL quello che secondo la Società sarebbe stato espresso dai lavoratori mediante la dicitura “per ricevuta e accettazione” trattandosi di una dicitura a cui non può ricollegarsi un significato diverso e ulteriore da quello della “mera presa d'atto della comunicazione”.
2. – L’ordinanza della Cassazione
Con l’ordinanza in commento la Corte, ritenuto infondato il ricorso proposto dalla Società, essendo la decisione della Corte d’appello fiorentina conforme alla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito i seguenti principi di diritto: