La Cassazione torna ad esprimersi sulla condotta antisindacale

Camilla Maranzano
26 Novembre 2025

Con ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito principi importanti in tema di condotta antisindacale.

1. - I fatti di causa

La società S… ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva confermato il decreto con cui era stata accertata l’antisindacalità della condotta da essa tenuta nell’ambito di un procedimento instaurato dalla FIOM CGIL ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La condotta sanzionata è la seguente: la Società S... aveva, anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, disapplicato per una parte dei suoi dipendenti il CCNL Metalmeccanici, applicando anche ad essi il CCNL Terziario per il tramite di un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali.

La Corte d’appello di Firenze, nel rigettare l’appello della Società, ha ritenuto illegittima la condotta posta in essere dalla S... in quanto “l'avere sostituito la disciplina del CCNL Metalmeccanici con il CCNL Terziario costituisce in fatto, da parte del datore di lavoro, una disdetta anticipata del pregresso CCNL", come tale illegittima secondo la giurisprudenza di legittimità”, con la conseguente irrilevanza del procedimento di armonizzazione successivamente attuatosi.

La condotta posta in essere dalla S..., per la Corte fiorentina, configura una condotta antisindacale avendo leso “il ruolo sindacale della FIOM, l'efficacia della sua azione a tutela dei lavoratori e dunque la sua immagine”, nonché avendo sminuito il ruolo del sindacato a causa delle comunicazioni effettuate dalla società direttamente ai singoli lavoratori con le quali è stata comunicata la deliberazione della applicazione del nuovo CCNL.

Per la Corte d’appello non può considerarsi espressione di un valido consenso all’applicazione del nuovo CCNL quello che secondo la Società sarebbe stato espresso dai lavoratori mediante la dicitura “per ricevuta e accettazione” trattandosi di una dicitura a cui non può ricollegarsi un significato diverso e ulteriore da quello della “mera presa d'atto della comunicazione”.

2. – L’ordinanza della Cassazione

Con l’ordinanza in commento la Corte, ritenuto infondato il ricorso proposto dalla Società, essendo la decisione della Corte d’appello fiorentina conforme alla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito i seguenti principi di diritto:

  • “Secondo un insegnamento consolidato, nel caso di contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, con la conseguenza che non è mai legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato avente un termine di scadenza (diverso è il caso di contratti collettivi che non abbiano un termine di efficacia)”;
  • “Nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare” (così Cass. n. 21537 del 2019; in conformità v. Cass. n. 26666 del 2024)”;
  • “Tale principio, che riposa sulla vincolatività dell'accordo sino alla sua scadenza predeterminata, non può essere contraddetto neanche nell'ipotesi in cui il contratto collettivo, ancora vigente, venga sostituito da altro contratto collettivo, a meno che non vi sia il consenso delle parti collettive che originariamente lo hanno stipulato”.
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