La dichiarazione di inidoneità alle mansioni da parte del medico competente non esonera il datore di lavoro dal risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo. La responsabilità del datore di lavoro persiste ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. È dunque necessario che il datore proceda a ulteriori verifiche, avvalendosi di certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche o ricorrendo alle competenti Aziende Sanitarie Locali.
Questo è quanto ha recentemente sottolineato la Corte di Cassazione (sent. 2 marzo 2026, n. 4624).
Come ricorda la pronuncia, il giudizio di inidoneità alla specifica mansione non determina alcun obbligo, per il datore, di recedere dal rapporto di lavoro; piuttosto, tale giudizio comporta il divieto di continuare ad adibire il lavoratore alle mansioni non più compatibili con il suo stato di salute e il correlato obbligo, per il datore, di ricercare posizioni di lavoro adeguate, anche di livello inferiore, adottando, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento. Il legittimo esercizio del potere di recesso, difatti, è subordinato all'indisponibilità di mansioni, anche inferiori, adeguate alle condizioni di salute del dipendente e alla impraticabilità di accomodamenti ragionevoli.
Occorre poi considerare il ruolo del medico competente, definito dall'art. 2, lett. h) del D.Lgs. n. 81 del 2008, come colui che "in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto". Nello svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, disciplinati dagli artt. 38 e ss. del citato decreto legislativo, il medico competente esprime i giudizi di idoneità o inidoneità, totale o parziale, permanente o temporanea, alla mansione specifica (art. 41, comma 6). Avverso tali giudizi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, comma 9).
Secondo la Cassazione, la fattispecie oggetto di causa, in cui l'inidoneità del lavoratore alle mansioni si basava sul giudizio del medico competente, cioè di un collaboratore della parte datoriale, non era equiparabile a quelle esaminate da altri precedenti di legittimità nei quali la decisione di recesso per sopravvenuta impossibilità della prestazione era stata adottata sulla base di accertamenti sanitari provenienti da enti e strutture pubbliche o svolti da organi e secondo procedure vincolanti per il datore di lavoro.
Nel caso in cui la decisione di recesso sia adottata confidando unicamente sul giudizio del medico competente – ha così soggiunto la Suprema Corte - si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari prevista dall'art. 1228 c.c., ai sensi del quale "il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".
In altre parole, l'art. 18 St. Lav. (e successive modifiche) contiene una mera presunzione iuris tantum circa l'entità del danno subito dal lavoratore, che convive con le norme generali del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, tra cui gli articoli 1218 e 1228 c.c.
Dunque, la colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa ove il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni sia basato unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche, esigibili da parte datoriale, quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche oppure la conferma del predetto giudizio di inidoneità ad opera dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81 del 2008.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la sentenza d'appello non si era attenuta ai principi di diritto enunciati poiché aveva considerato il parere di inidoneità del lavoratore alle mansioni di per sé sufficiente a far venire meno la colpa datoriale nella decisione di recesso, senza tener conto del disposto dell'art. 1228 c.c. e traslando sul lavoratore, al quale era stato negato del tutto il risarcimento, le conseguenze dell'errato accertamento eseguito dal medico competente; il tutto, inoltre, senza considerare che la legge n. 92 del 2012, per le ipotesi di licenziamento illegittimo disciplinate dall'art. 18, commi 4 e 7, ha eliminato la misura minima di cinque mensilità di risarcimento.