Indennità di accompagnamento: quando spetta?

Roberto Lama
29 Ottobre 2025

Cass. civ. sez. lav. 23 ottobre 2025 n. 28212

La disciplina normativa

L’art. 1 della L. n. 18/1980, tra le altre cose, prevede che ai mutilati e agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche spetti un’indennità di accompagnamento ove essi si trovino “nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure nel caso in cui “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, necessitino di un’assistenza continua.

Il caso concreto e la decisione dei giudici di merito

Il certificato medico di colui che ha richiesto il beneficio dell’indennità di accompagnamento ne attestava la possibilità di un’andatura a piccoli passi e la necessità di “aiuto per l’elevato rischio di cadute”, con la contestuale raccomandazione di “supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti”.

Sulla base di tale condizione di salute è stata appunto richiesta all’INPS – ma non ottenuta – l’indennità di accompagnamento.

Il Tribunale di Macerata, cui l’avente diritto si è rivolto per contestare la decisione dell’Ente previdenziale, ha accolto la domanda dell’invalido solo a partire dalla data di emissione di un successivo certificato medico (diverso da quello più sopra parzialmente trascritto), ritenendo che la “necessità di supervisione continua” non integrasse il requisito della “impossibilità di deambulare” di cui all’art. 1 L. n. 18/1980.

La decisione della Suprema Corte

L’intervento della Cassazione, pertanto, si è incentrato sull’interpretazione della locuzione “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” che, come accennato, costituisce il presupposto previsto dalla lege per l’ottenimento del beneficio previdenziale in questione; il tutto, al fine di stabilire se l’indennità di accompagnamento spettasse al soggetto richiedente fin dal primo certificato medico.

Ha affermato la Corte che la “necessità d’aiuto”, richiesta dalla legge, è sostanzialmente sovrapponibilealla  “supervisione continua” (così come risultante dal primo e più risalente certificato medico): ciò perché deve ritenersi che l’avente diritto “non fosse in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia; e risulta altresì che tale necessità non fosse episodica ma continua”.

Pertanto, un’interpretazione “a maglie larghe” del requisito necessario ai fini dell’ottenimento del beneficio previdenziale in parola, che non è finalizzata ad una concessione indiscriminata dello stesso, ma è tesa ad evitare che rigide interpretazioni formalistiche dei Tribunali possano precluderne il godimento a soggetti che ne siano effettivamente bisognosi.

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