Immissioni rumorose della movida: il Comune può essere condannato ad un facere?

Maria Santina Panarella
1 Settembre 2026

Una recente pronuncia della giurisprudenza di merito ha affrontato la questione (Tribunale di Torino, sentenza n. 4667 del 12 agosto 2026).

Trentadue residenti di un quartiere noto per la movida avevano citato in giudizio il Comune chiedendo a) un’inibitoria ex art. 844 c.c. diretta a far cessare le immissioni rumorose intollerabili generate dalla movida notturna; b) la condanna al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; c) il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c.

Gli attori avevano lamentato che l’area era stata interessata, negli ultimi anni, da una concentrazione crescente di locali notturni e assembramenti che producevano schiamazzi, urla, musica, degrado urbano e un livello di rumorosità sistematicamente superiore ai limiti di legge.

La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che le immissioni sonore della movida interessavano l’intera area e determinano livelli di rumorosità sistematicamente superiori sia ai limiti normativi sia alla soglia dell’art. 844 c.c.

Nell’accogliere le domande, il Tribunale ha rammentato che la Pubblica Amministrazione ben può essere condannata dal giudice ordinario al “facere” necessario a ricondurre le immissioni illecite al di sotto della soglia della normale tollerabilità, “posto che tale domanda non investe – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere”.

Il Giudice ha reputato provata la colpa omissiva del Comune che aveva adottato negli anni provvedimenti rivelatisi inidonei e gli ha così ordinato di far cessare le immissioni eccedenti la normale tollerabilità, lasciando all’amministrazione la scelta delle concrete modalità organizzative.

La tutela del diritto dei residenti a non subire immissioni eccedenti la normale tollerabilità – secondo la pronuncia - impone infatti di ordinare al Comune, quale proprietario delle aree dalle quali le immissioni

promanano e soggetto istituzionalmente titolare dei poteri di intervento e controllo sulla situazione

accertata, di adottare tutte le misure che riterrà più idonee, nell’ambito delle proprie competenze e

attribuzioni, affinché le immissioni rumorose provenienti dall’area oggetto di causa siano ricondotte

entro i limiti della normale tollerabilità.

Il Tribunale ha accolto anche la domanda diretta all’applicazione della misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614 – bis c.p.c.

In ordine alla domanda risarcitoria, del pari accolta, il Giudice ha rammentato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di un danno biologico clinicamente accertato, allorché le immissioni incidano sul diritto al riposo, sulla libera esplicazione della vita privata e familiare e sul normale godimento dell’abitazione, beni direttamente riconducibili ai diritti fondamentali della persona tutelati dagli artt. 2, 14 e 32 Cost. e dall’art. 8 CEDU. In tali ipotesi, il pregiudizio non coincide con il mero superamento dei limiti acustici, ma con la concreta compromissione delle condizioni di vita del soggetto esposto alle immissioni, e può essere provato anche tramite presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza.

Secondo il Giudice, “la tutela del privato che lamenti la lesione di tali diritti trova certamente fondamento anche nei confronti della P.A. proprietaria della strada da cui derivano le immissioni intollerabili”.

La Costituzione assicura infatti al diritto alla salute (inteso nella sua accezione più amplia) e alla

salubrità ambientale una garanzia diretta, e la pubblica amministrazione è senz’altro tenuta ad attivarsi per far sì che quel bene, la cui tutela è di importanza primaria, non corra nel suo nucleo essenziale pericoli di compromissione.

Dinanzi a una situazione lesiva accertata, la pubblica amministrazione non dispone di una discrezionalità tale da consentirle di tollerare situazioni di persistente compromissione del bene

protetto: in altre parole, alla P.A. è riconosciuta una “discrezionalità attiva”, ossia attinente alla scelta

delle misure più idonee per garantire la tutela piena del diritto fondamentale, ma non anche una

discrezionalità nel “non agire”, incompatibile con la natura inviolabile del diritto, e la mancata

adozione di misure adeguate ad eliminare o a ridurre la compromissione del diritto fondamentale si

risolve in una violazione del principio generale del “neminem laedere”.

In argomento si veda anche Il Comune deve risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturninonché Immissioni rumorose: il Comune deve risarcire il danno da vacanza rovinata dagli eventi estivi in piazza.

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