Il rigetto della richiesta di ctu diretta all’accertamento del danno biologico viola il diritto a un equo processo

Maria Santina Panarella
11 Febbraio 2026

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Rizzetto e altri c. Italia del 22 gennaio 2026) ha dichiarato che l’Italia ha violato l’art. 6 § 1 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo (diritto a un equo processo) in un caso in cui era stata respinta la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il danno biologico lamentato.

La causa riguardava un procedimento civile nel quale i ricorrenti, rispettivamente genitori e fratello della vittima di un incidente stradale, avevano presentato la richiesta di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale e del danno biologico asseritamente subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto.

Al fine di dimostrare il danno biologico subito, i ricorrenti avevano incaricato un perito di valutare il danno alla loro integrità psicologica ed avevano prodotto la relativa perizia, chiedendo la nomina di un consulente d’ufficio. Tuttavia, i giudici nazionali avevano respinto tale richiesta.

La Corte di appello, in particolare, aveva ritenuto che tale richiesta non fosse sufficientemente giustificata, sottolineando che, a sostegno della domanda, dovevano essere presentati accertamenti diagnostici oggettivi. La Cassazione, pur criticando la motivazione della Corte d’Appello, ritenendola ‘discutibile’, aveva condiviso la conclusione secondo la quale il danno subito dai ricorrenti non era stato di natura tale da costituire un danno biologico alla loro integrità psicologica.

Nonostante la valutazione richiedesse conoscenze tecniche specialistiche e i ricorrenti avessero presentato una perizia che concludeva che essi avessero effettivamente subito un danno biologico, i tribunali nazionali – si legge nella sentenza - non hanno nominato un perito ai fini della valutazione medica dell’entità dell’asserito danno biologico, concludendo, tuttavia, che il danno subito dai ricorrenti non fosse stato sufficientemente grave da costituire tale specifica categoria di danno non patrimoniale.

Inoltre, secondo la Cedu – “sebbene la Corte di cassazione avesse effettivamente riconosciuto la possibilità di accogliere la richiesta di una consulenza tecnica, essa non ha assicurato che fosse effettivamente offerta ai ricorrenti l’opportunità di avvalersi di tale valutazione. La Corte osserva inoltre che, in assenza di tale valutazione, non è chiaro quali fattori i tribunali nazionali avessero preso in considerazione nel giungere alla loro conclusione, soprattutto alla luce delle conclusioni mediche incluse nella perizia presentata dai ricorrenti, che indicavano che l’asserito danno aveva compromesso significativamente la loro integrità psicologica”.

Da qui la conclusione secondo la quale i ricorrenti non avrebbero beneficiato di un equo processo in ordine, appunto, al rifiuto dei giudici di acquisire le prove proposte.

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