Il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro costituisce giusta causa di dimissioni e legittima l’erogazione della Naspi (Cass., ord. n. 5445 dell’11 marzo 2026).
La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del lavoratore ed aveva condannato l’Ente al pagamento di quanto chiesto a titolo di Naspi.
L’Inps aveva proposto ricorso per cassazione censurando, nella sostanza, la sentenza nella parte in cui aveva reputato sussistente una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., presupposto legittimante l’erogazione della Naspi. Secondo l’Istituto, non vi era stato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del datore ed il recesso del lavoratore sarebbe stato intempestivo rispetto all’inadempimento datoriale.
La Corte di Cassazione non ha condiviso tali argomenti.
Premesso che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 22 del 2015, l'indennità Naspi spetta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, nel caso affrontato, la Corte territoriale aveva ravvisato un'ipotesi di giusta causa nel mancato pagamento dei contributi all'Inps protrattosi per sedici mesi.
L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito, ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento, - ricorda la Cassazione - non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto.
La Corte ha così ritenuto inammissibile la censura dell’Inps nella parte in cui contestava la misura della gravità dell’inadempimento datoriale; la Corte territoriale, infatti, con un accertamento in fatto, non rivedibile in sede di legittimità, aveva ritenuto che il mancato pagamento della contribuzione, peraltro per ben sedici mesi e fin dall'inizio del rapporto, costituiva un inadempimento molto grave e tale da recidere il rapporto fiduciario tra le parti.
Circa, poi, l’immediatezza del recesso, secondo la Suprema Corte, il giudice d’appello aveva effettuato la verifica del nesso di immediatezza ovvero della connessione immediata tra inadempimento datoriale e la decisione di dimettersi, dando atto in premessa che la causa delle dimissioni era da rinvenire proprio nel mancato pagamento delle contribuzioni, sicché anche quanto a questo aspetto la censura si traduceva in una richiesta di rivalutazione dell'accertamento fattuale già compiuto dalla Corte territoriale. A questo riguardo, la Cassazione ha ricordato che il nesso di immediatezza non si rinviene, “tanto o solo, in un segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l'inadempimento, tant'è che può sussistere anche quando il recesso non segua direttamente (sul piano temporale) i fatti, dovendo l'immediatezza essere intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l'inadempimento, con valutazione rimessa al giudice del merito”.
La censura è stata ritenuta comunque infondata: la condotta omissiva di mancato versamento della contribuzione, come si è visto, era stata continuativa fin dall'assunzione ed era altresì perdurante al momento delle dimissioni, sicché l'inadempimento era in essere al momento del recesso ed era senz'altro sussistente, quindi, il requisito dell'immediatezza.
Da ultimo, la Cassazione ha rilevato l'infondatezza, ai fini della gravità dell'inadempimento datoriale, delle considerazioni svolte sulla sufficienza delle tutele apprestate dall'ordinamento previdenziale al fine di sterilizzare gli effetti negativi dell'inadempimento datoriale (principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, ex art. 2126 c.c., e costituzione della rendita vitalizia).
Tali rimedi, infatti, sono predisposti dall'ordinamento a tutela della parte debole del rapporto, il lavoratore, per garantirgli le prestazioni previdenziali o la rendita, ma dette prestazioni “non elidono affatto la lesione del rapporto fiduciario che intercorre, invece, su un piano completamente diverso, tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare tutti i rapporti contrattuali, ivi compreso quello di lavoro”.