Una recente pronuncia della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei presupposti e delle conseguenze del licenziamento ingiurioso (ord. 11929 del 30 aprile 2026).
La Suprema Corte ha dapprima ricordato il consolidato principio secondo il quale l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa, con la conseguenza che la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.
Inoltre - ha ricordato la Corte - l'ulteriore eventuale risarcimento spetta in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.
In sintesi, dunque, il carattere ingiurioso del licenziamento - che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno - non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, la Corte territoriale non si era attenuta a tali principi avendo ritenuto che il carattere ingiurioso del licenziamento fosse da ravvisarsi nella gravità dei fatti addebitati, rivelatisi poi infondati, tali, ad avviso dei giudici di merito, da determinare una significativa lesione dell'onore e della reputazione dell'immagine professionale del lavoratore. La motivazione della Corte territoriale si era così incentrata sostanzialmente sulla gravità dell'addebito, profilo che, tuttavia, non riguarda gli eventuali ulteriori correlati alle modalità con le quali il licenziamento è stato contestato od a diverse concorrenti circostanze.
Inoltre, la diffusione della notizia dell'ambiente di lavoro, nella vicenda di specie, era stata determinata non da un comportamento illegittimo datoriale, bensì da un dato oggettivo ossia dalla necessità (automaticamente determinata dal recesso dal rapporto di lavoro) di ritirare il badge per l'entrata nello stabilimento.