Secondo la Corte Costituzionale, le disposizioni che, durante l’emergenza da Covid-19, avevano stabilito il divieto dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati non ricomprendendo la categoria dei dirigenti non violano la Costituzione.
In particolare, secondo la sentenza n. 141 del 31 luglio 2025, le norme non sono in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sussistendo valide ragioni idonee a giustificare il trattamento differenziale riservato ai dirigenti, per i quali, in ogni caso, i licenziamenti collettivi durante la pandemia erano stati assoggettati al blocco.
Dopo aver svolto un inquadramento del contesto in cui si collocavano le tre disposizioni poste alla base della questione esaminata[1], la Corte ha premesso che il problema interpretativo dell’estensione dei divieti di licenziamento anche ai lavoratori con qualifica dirigenziale, non espressamente menzionati dalle norme, aveva trovato divergenti soluzioni nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito ed ha ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate fossero infondate.
Secondo la Corte, come la legge ha differenziato, in modo non irragionevole, il regime ordinario del licenziamento dei dirigenti per motivi “economici”, a seconda che si tratti di recesso individuale ovvero collettivo, a maggior ragione, nel particolare contesto dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è coerentemente intervenuto, previa valutazione degli interessi coinvolti, giungendo a divaricare le rispettive conseguenze in punto di “blocco” dei licenziamenti e a escludere da quest’ultimo i dipendenti rientranti nella nozione legale di dirigente ai sensi dell’art. 2095 c.c.
I tratti essenziali della misura così imposta – si legge nella pronuncia – appaiono coerenti con le condizioni di legittimità che la giurisprudenza della medesima Corte aveva già enucleato per le norme di natura eccezionale limitative dei diritti dei singoli varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria: condizioni che consistono nella eccezionalità, temporaneità e proporzionalità delle stesse (in particolare, sentenze n. 213 e n. 128 del 2021).
Trova dunque collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e, piuttosto, di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più “forti”.
Al contempo, sul versante della tutela del lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), secondo la Corte Costituzionale, quella stessa scelta ha consentito non solo di esaudire efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della relativa capacità reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il presidio sociale più ampio possibile a protezione sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” (quadri, impiegati, operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva.
[1] Art. 14, c. 2°, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126; art. 46 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/04/2020, n. 27 e art. 12, c. 10°, del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176.