Il lavoratore può accedere alla posta elettronica dopo la fine del rapporto

Il lavoratore ha diritto di accedere al proprio account di posta elettronica aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha recentemente accolto il reclamo presentato da un lavoratore nei confronti della società ex datrice di lavoro che, a seguito delle istanze dal medesimo formulate, aveva selezionato i messaggi poi trasmessi in copia, escludendo quelli legati all’attività lavorativa.

La questione oggetto del provvedimento (qui il testo integrale) riguardava, dunque, principalmente il contenuto della casella di posta elettronica aziendale, di tipo individuale, utilizzata dal lavoratore nel corso del rapporto.

Il Garante ha richiamato il costante orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha osservato che la linea di confine tra ambito lavorativo/professionale e ambito strettamente privato non sempre può essere tracciata con chiarezza, motivo per cui deve ritenersi applicabile, anche all’ambito lavorativo, l’art. 8 della CEDU posto a tutela della vita privata.

Anche le comunicazioni di tipo elettronico scambiate sul luogo di lavoro rientrano, pertanto, nelle nozioni di “vita privata” e di “corrispondenza”.

La protezione della vita privata si estende, dunque, anche all’ambito lavorativo, considerato che, proprio in occasione dello svolgimento di attività lavorative e/o professionali, si sviluppano relazioni dove si esplica la personalità del lavoratore (artt. 2 e 41, comma 2, Cost.).

Pertanto, il trattamento dei dati, effettuato mediante tecnologie informatiche, nell’ambito del rapporto di lavoro, deve conformarsi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, a tutela di lavoratori e di terzi.

Coerentemente con questa impostazione, nel provvedimento recante “Linee guida per posta elettronica e Internet”, l’Autorità aveva già osservato che “Il contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati– riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali” (provvedimento n. 13/2007).

Il Garante ha così ritenuto contraria ai principi in materia di protezione dei dati personali la condotta, posta in essere dalla Società, consistente nella decisione di esaminare preventivamente il contenuto delle e-mail presenti sull’account di posta elettronica individualizzato dell’interessato, al fine di limitare l’accesso dello stesso alle sole comunicazioni di carattere “strettamente personale”, sull’erroneo convincimento che lo scambio di corrispondenza, intrattenuto sull’account aziendale, sia di piena ed esclusiva disponibilità dell’azienda.

Difatti, come viene ricordato nel Provvedimento in esame, alla luce delle definizioni di “dato personale” e “trattamento” racchiusa nell’art. 4, n. 1 e 2, del Regolamento, che ricomprendono necessariamente anche i dati relativi all’attività lavorativa, le comunicazioni in transito su un account individualizzato sono inevitabilmente riconducibili a dati personali dell’assegnatario dell’account.

Anche l’ulteriore attività di oscuramento e anonimizzazione effettuata dalla Società sul contenuto della corrispondenza del reclamante (e motivata dall’esigenza di tutelare i diritti dei terzi e i segreti aziendali contenuti nelle e-mail) è stata reputata illecita. Viste le ipotesi tassativamente previste dal Regolamento in cui il diritto di accesso può essere limitato solo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (art. 12, par. 5, del Regolamento) e di tutela dei diritti dei terzi (art. 15, par. 4, del Regolamento), il Garante ha rilevato che, nel caso di specie, non ricorrevano le circostanze previste da tale norma.

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Maria Santina Panarella
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