Il foro dei consumatori è derogabile?

Le S.U., con ordinanza interlocutoria n. 261 del 5 gennaio 2026, hanno chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione interpretativa riguardante la derogabilità o meno del foro dei consumatori.

Il giudizio era stato promosso dinanzi al giudice italiano da acquirenti, residenti in Irlanda, di un pacchetto vacanze per crociera turistica, al fine di ottenere dalla società venditrice del pacchetto turistico e organizzatrice della crociera, con sede in Inghilterra, il risarcimento dei danni subiti nel corso della crociera stessa, iniziata con imbarco in un porto italiano e terminata con sbarco nello stesso porto di imbarco.

La giurisdizione del giudice italiano, adito quale foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione, era stata negata sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’appello.

La Cassazione, richiamato il quadro normativo di riferimento, si è poi soffermata sulla rilevanza della questione. Presupposta la qualità di consumatori rivestita dai ricorrenti e la tipologia del contratto da essi concluso – si legge nell’ordinanza - la competenza giurisdizionale del giudice italiano verrebbe confermata in ragione della inderogabilità del foro stabilito dal par. 1 dell'art. 18 del Reg. UE n. 1215/2012, giacché sia l'altra parte del contratto, sia i ricorrenti (originari attori) non sono domiciliati in Italia. Diversamente, ove quel foro si ritenesse derogabile, sussisterebbe la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 7, par. 1, lett. b, del Reg. UE n. 1215/2012), che andrebbe individuato in Venezia (Italia), ossia il luogo da cui, in base al contratto inter-partes, ha avuto inizio e conclusione la crociera turistica.

La pronuncia contiene poi una dettagliata esposizione degli argomenti che accreditano l’assunto della inderogabilità del foro del consumatore nonché di quelli a sostegno della tesi, fatta propria dai ricorrenti, della derogabilità del foro.

La Corte ha così formulato alla CGUE la seguente questione:

“se il consumatore - al quale l'art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)”.

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Maria Santina Panarella
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