Il divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le donne single non è incostituzionale

Stefano Guadagno
4 Giugno 2025

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 del 22 maggio 2025, ha stabilito che il divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le donne single, sancito dall’art. 5 della Legge 40 del 2004, non è costituzionalmente illegittimo.

L’ordinanza di rimessione

Con ordinanza n. 193 del 2024, il Tribunale di Firenze, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Occorre rammentare che, secondo la norma in questione, «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».

L’ordinanza di rimessione ha rilevato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sotto i seguenti profili:

  • la norma violerebbe, anzitutto, gli artt. 2 e 13 Cost., poiché andrebbe a ledere la libertà di autodeterminazione sotto il profilo del “diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici”;
  • la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento fra coppie e donne single tra donne le cui risorse economiche non consentano loro di accedere alla procreazione medicalmente assistita in paesi stranieri e donne che non siano in grado di sostenere tali costi;
  • sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 32 Cost., atteso che il divieto di fare ricorso alle tecniche di procreazione assistita esporrebbe la donna singola al rischio di infertilità;
  • infine il Tribunale di Firenze ha ravvisato la lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia agli artt. 8 e 14 CEDU, sia agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, atteso che i citati parametri sovranazionali riconoscerebbero il diritto di ogni persona all'autodeterminazione in ordine alla propria sfera privata e familiare, nonché la pretesa a non essere discriminati rispetto a quel diritto.

Il quadro normativo di riferimento

La Corte Costituzionale, dopo aver disatteso le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, muove dalla ricostruzione della ratio ispiratrice della disciplina della procreazione medicalmente assistita.

In particolare, la legge n. 40 del 2004 è stata plasmata intorno alla finalità di “porre rimedio ai «problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (art. 1, comma 1)”. Tale finalità si riflette sui requisiti soggettivi previsti dal censurato art. 5 della legge n. 40 del 2004 per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, riservata a: coppie di sesso diverso, maggiorenni, nonché coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, rispetto alle quali sia stato effettuato l'accertamento di sterilità o infertilità patologiche, ai sensi dell'art. 4, comma 1.

Rileva la Corte che, “a fronte di tecniche idonee a condurre alla fecondazione dell'embrione prescindendo dal fatto naturale della procreazione, il legislatore ha cercato di non creare una distanza eccessiva rispetto al modello della generazione naturale della vita. In pari tempo, ha inteso proteggere a priori l'interesse dei futuri nati, nella consapevolezza della diversità fra le tecniche di PMA e la dimensione intima, puramente privata, della procreazione naturale, che tollera solo discipline a posteriori a tutela del bambino oramai nato”.

Così:

- da un lato, la norma fa riferimento a “coppie rispondenti ai presupposti della procreazione naturale - coppie di diverso sesso, in età potenzialmente fertile, viventi - che in tanto possono accedere alle tecniche, in quanto siano affette da sterilità o infertilità patologiche o possano trasmettere malattie genetiche”.

- da un altro lato, “nell'incertezza sui riflessi che un simile cambiamento può avere sui futuri nati, il legislatore ha identificato, nel loro interesse, una soluzione di partenza ritenuta idonea a fornire la migliore tutela in astratto del minore. Questa viene associata alla presenza di futuri genitori identificati nella coppia formata da individui maggiorenni - che, dunque, si presuppongono maturi - e unita da un legame affettivo, attraverso il matrimonio, secondo il paradigma familiare di cui all'art. 29 Cost., o attraverso la convivenza, secondo il modello riconducibile agli artt. 2 e 30 Cost”.

A sostegno di tale ricostruzione la Corte richiama la sentenza n. 221 del 2019, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 5, nella parte in cui “non consente l'accesso alla PMA a coppie dello stesso sesso e, nello specifico, a coppie di donne”. In quel caso la Corte ha escluso di poter intervenire “estendendo la funzione delle tecniche di PMA da mero rimedio per le sterilità e infertilità patologiche a via di accesso alla procreazione per i casi di infertilità "fisiologica"

Allo stesso modo, la sentenza in esame sottolinea che il paradigma familiare cui ha riguardo la L. 40 del 2004 non configura una “scelta costituzionalmente obbligata”. In tal senso, richiama la recente sentenza n. 68 del 2025, la quale “in presenza di un bambino nato in Italia a seguito di una procedura di PMA effettuata all'estero da due donne nel rispetto della disciplina straniera - sulla cui base, se il bambino fosse nato all'estero, il vincolo genitoriale sarebbe stato riconosciuto in Italia anche nei confronti della madre intenzionale – ha ritenuto, nell'interesse del minore, che la madre intenzionale possa riconoscere il figlio”.

Si tratta dunque di verificare – nella prospettiva da cui si pone la Corte – di verificare “se l'omessa considerazione della donna singola superi il vaglio della non manifesta irragionevolezza e sproporzione”.

La decisione della Corte Costituzionale

Fatte queste premesse, con riguardo al primo profilo di censura – attinente alla violazione della libertà di autodeterminazione (rinvenibile nell’art. 2 Cost. e nell’art. 8 CEDU) – la sentenza rileva che “la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, implica l’esclusione della figura del padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati. Pertanto, rispetto all’esigenza di tutelare questi ultimi, la conseguente compressione dell’autodeterminazione procreativa della donna singola non può, nell’attuale complessivo quadro normativo, ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata”.

La Corte “non ritiene che il solo interesse orientato alla genitorialità della donna possa evidenziare la manifesta irragionevolezza e sproporzione di una scelta legislativa che, nel solco del principio di precauzione, si fa carico soprattutto dell’interesse dei futuri nati”.

La Corte ritiene poi non fondata la censura concernente l’art. 32 Cost. – che l’ordinanza di rimessione fa discendere dal trascorrere del tempo e dal conseguente rischio di superare l’età fisiologicamente fertile – dal momento che “l’infertilità per ragioni di età non può reputarsi di natura patologica e, pertanto, non può attrarre la tutela propria del diritto alla salute”.

Parimenti, “non vale richiamare il coinvolgimento della salute psichica, che certamente è ascrivibile alla tutela di cui all’art. 32 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 161 del 2023 e n. 162 del 2014), ma che non può essere dilatata sino ad abbracciare il senso di delusione per la mancata realizzazione di un altro tipo di interesse, qual è l’autodeterminazione orientata alla genitorialità”.

Con riguardo alle questioni poste con riferimento alla lesione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., la sentenza rileva che “alla luce della ratio dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004 e dell’intera disciplina che regola le tecniche di PMA, la categoria delle donne singole e quella delle coppie eterosessuali non risultano omogenee e, pertanto, non richiedono il medesimo trattamento”. In tal senso, la legge n. 40 del 2004 “indirizza le tecniche di PMA verso l’obiettivo di offrire un rimedio alla sterilità o infertilità che abbiano una causa patologica, non rimovibile tramite «altri» metodi terapeutici”, e dunque “l’infertilità fisiologica della donna singola non è omologabile a detta situazione, sicché la disomogeneità dei due gruppi di ipotesi non determina una irragionevole disparità di trattamento”.

Con riguardo alla disparità di trattamento derivante dalle diverse condizioni economiche, la Corte conclude che “la lamentata diversità di trattamento non è imputabile alla disciplina statale censurata, ma è semmai la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole”. Trovano quindi conferma le considerazioni svolte dalla sentenza n. 221 del 2019 secondo cui “il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione”. Diversamente, “la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia”.

Pertanto la Corte costituzionale conclude che “nell’attuale complessivo contesto normativo, non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente alla donna singola l’accesso alla procreazione medicalmente assistita”.

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