Il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative?

In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.

Questo è quanto ha – nuovamente – affermato la Corte di Cassazione in tema, appunto, di utilizzo di agenzie investigative da parte del datore di lavoro (sent. 24 novembre 2025, n. 30821).

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato già da precedenti decisioni rese dalla Suprema Corte (in argomento si veda anche L’agenzia investigativa può controllare il lavoratore? nonchéIl ricorso ad agenzie investigative da parte del datore di lavoro).

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del lavoratore diretta all’accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro. La Corte di merito aveva convenuto con il giudice di prime cure sulla legittimità dell'attività investigativa posta in essere dall'agenzia a tal fine incaricata dal datore ritenendo che il controllo fosse stato diretto all’accertamento di condotte illecite diverse dal mero inadempimento della prestazione lavorativa e che le medesime condotte erano state confermate dall’istruttoria testimoniale.

Il lavoratore, nel proporre ricorso per cassazione, aveva dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, censurando la sentenza per aver ritenuto legittimo il controllo del datore.

La Corte ha reputato il motivo di ricorso infondato, evidenziando, da un lato, che l’accertamento svolto dal giudice del merito era insindacabile in sede di legittimità; dall’altro, che le conclusioni della Corte territoriale erano conformi a diritto e ai principi sopra richiamati.

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Maria Santina Panarella
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