La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che era stata proposta dai genitori, nell’interesse del figlio, per la morte del nonno causata da un’infezione da emotrasfusione.
Da quanto si evince dall’ordinanza (19 giugno 2026, n. 20856), i genitori avevano censurato la statuizione di rigetto della domanda svolta nell’interessi del minore (all’epoca dei fatti dell’età di 10 mesi) diretta ad ottenere il risarcimento del danno parentale iure proprio subito per la prematura perdita del nonno, deceduto all’età di 56 anni a causa di una cirrosi epatica contratta in occasione di una trasfusione di sangue infetto. Il nucleo delle censure riguardava la rilevanza assoluta, a fini risarcitori, del rapporto affettivo tra nonno e nipote, che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte territoriale aveva disatteso in violazione di norme costituzionali, internazionali e nazionali, dalle quali sarebbe possibile ricavare un principio ineludibile di tutela degli affetti parentali, da non limitarsi ai componenti del ristretto e tipico nucleo familiare, ma estensibile anche ai nipoti. Secondo i ricorrenti, non si sarebbe trattato di un danno futuro eventuale, bensì futuro virtuale, anche in considerazione dell’età non anziana del nonno e della utilitas che il minore avrebbe potuto avere da un nonno che alla sua nascita era ancora cinquantenne.
La Cassazione ha reputato i motivi infondati.
I giudici del merito avevano respinto la domanda alla luce della giurisprudenza formatasi in punto di relazioni parentali e di liquidazione del relativo danno che, lungi dal non considerare il valore della relazione nonno - nipote, ha fissato i limiti entro i quali detta relazione può essere considerata.
La Suprema Corte ha rammentato, al riguardo, che il danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, trova riferimento nell'art. 29 (tutela dei diritti della famiglia), a differenza del danno biologico che trova tutela nell'art. 32 Cost. Si tratta di un danno che va comunque allegato e provato dagli istanti e spetta al giudice accertare la sussistenza e l’effettiva consistenza del pregiudizio lamentato.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile solo ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione.
Nella normalità dei casi – ha proseguito la Cassazione - al di là delle relazioni strettamente circoscritte alla famiglia nucleare, in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe in via solo ipotetica consentito.
Ne consegue che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante “solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente”.
L'infante, con riguardo a relazioni che si pongono al di fuori della c.d. famiglia nucleare, evidentemente non ha avuto la possibilità di godere di tale utilitas e tale carenza, pertanto, non può neanche incidere nel futuro.
Pertanto, è stato confermato il principio secondo il quale, costituendo il pregiudizio lamentato un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non si può ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività.
In tema di danno da perdita del rapporto parentale si veda anche “La Cassazione conferma il regime probatorio in caso di danno da perdita del rapporto parentale” nonché “Il risarcimento del danno parentale spetta anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro”.