Nel caso Sea Watch, con sentenza del 11 febbraio 2026 il Tribunale di Palermo ha condannato lo Stato a risarcire all’organizzazione umanitaria i danni subiti in ragione della ritardata restituzione di una imbarcazione sequestrata.
Il caso
La vicenda trae origine da un noto caso di cronaca politica.
In data 12 luglio 2019 la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro amministrativo della nave “Sea Watch 3”, poiché, a seguito del salvataggio in mare di migranti naufragati nella zona SAR libica, in violazione della diffida emessa dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era entrata nelle acque territoriali italiane.
L’organizzazione umanitaria proprietaria e armatrice dell’imbarcazione, Sea Watch E.V., aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 19 L. n. 689/1981 innanzi alla Prefettura di Agrigento avverso il sequestro amministrativo e sulla domanda la suddetta autorità non si era mai pronunciata.
Ritenendo che sulla medesima domanda si fosse formato così un silenzio-accoglimento, la Sea Watch aveva più volte richiesto di poter lasciare il porto dove il bene era trattenuto, ma l’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata aveva comunicato di non ritenere cessati gli effetti del sequestro in quanto la Prefettura di Agrigento le aveva reso noto che il procedimento amministrativo era ancora in fase di definizione.
In data 30 ottobre 2019, quindi, la Sea Watch aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale Ordinario di Palermo chiedendo di essere reimmessa nel possesso della nave. Il ricorso era stato accolto con ordinanza del 19 dicembre 2019, confermata in sede di reclamo.
La Sea Watch ha quindi esercitato nei confronti delle Amministrazioni coinvolte (Ministero dell’Interno – Prefettura di Agrigento; Ministero dell’Economa e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il comportamento asseritamente illecito o da provvedimento illegittimo, chiedendo il ristoro dei danni per l’illegittima turbativa della proprietà e del possesso, per le spese sostenute in relazione alla conservazione del sequestro, e per la lesione dell’immagine dell’organizzazione, derivante dall’impossibilità di compiere la propria attività statutaria di monitoraggio ed eventualmente salvataggio in mare.
La decisione del Tribunale di Palermo
Il Giudice muove dalla premessa, affermata dalla costante giurisprudenza in materia di responsabilità della P.A., rammenta che “l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza della sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa, dovendo il giudice accertare la sussistenza di un evento dannoso, qualificabile come ingiusto, riferibile sotto il profilo causale ad una condotta della P.A., e imputabile all’Amministrazione medesima sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa”.
Dunque, “al fine di verificare la sussistente della responsabilità della Pubblica Amministrazione occorre quantomeno verificare se il comportamento dell'apparato amministrativo abbia travalicato i canoni della correttezza e della buona amministrazione, ovvero sia trasmodato in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme ritenuti non scusabili”.
La sentenza in esame passa ad esaminare le difese a mezzo delle quali le Amministrazioni convenute hanno sostenuto l’incensurabilità dell’esercizio della funzione amministrativa, e la mancata formazione del silenzio-accoglimento, per le seguenti ragioni:
Il Tribunale, richiamando gli argomenti proposti dal Collegio in sede di reclamo, disattende la prima censura, sulla base del disposto degli artt. 17, 18 e 19 L. 689/91, che individuano l’organo giurisdizionale competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione, e a decidere sulla relativa opposizione, “nell’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”. Nel caso di specie, “il sequestro è stato adottato per la violazione prevista dall’ art. 12 co. 6^ bis del d.lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione) e, dunque, nell’ambito di una infrazione riguardante la materia della pubblica sicurezza nazionale, materia di cui è titolare il Dicastero degli Interni del quale le singole Prefetture, quali articolazioni territoriali di governo, svolgono le funzioni al livello periferico. L’autorità competente a decidere sul ricorso ex art. 19 l. 689/81 è quindi la Prefettura (nella specie quella di Agrigento)”. E d’altronde la Guardia di Finanza ha operato il sequestro sotto la “dipendenza funzionale dell’ufficio territoriale di governo competente”, e dunque la Prefettura di Agrigento.
Quanto al secondo profilo, inerente all’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso in relazione ad un provvedimento adottato in una materia espressamente esclusa dall’ambito operativo dell’art. 20 della L. n. 240/90, il Tribunale ribadisce che “l’opposizione ex art. 19 l. 689/81 ha riguardato il sequestro amministrativo, non già il provvedimento del ministro, e … che la l. 689/81 in materia di illeciti amministrativi è lex specialis rispetto alla l. 241/90 le cui disposizioni sono pertanto inapplicabili alla fattispecie per cui è causa, compreso il citato art. 20 sul silenzio assenso”.
Ciò premesso, la sentenza in commento disattende anche la tesi della inescusabilità della condotta illegittima dell'Amministrazione, e dunque accerta la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo alla stessa, in quanto non era ravvisabile, all’epoca dei fatti, una “incertezza del quadro normativo di riferimento tale da giustificare dubbi sull’Autorità competente a decidere il ricorso o sulla configurabilità del silenzio assenso”, soprattutto se si considera che “l’autorità prefettizia è stata indicata espressamente nel verbale di sequestro quale soggetto contro il quale proporre il ricorso per opposizione”.
In ordine ai danni spettanti alla organizzazione attrice, il Tribunale rileva che:
Il danno derivante dalla mancata disponibilità del bene per ritardata restituzione può ritenersi corrispondente alla “mancata o limitata percezione dei frutti con la conseguenza che ove il bene non fosse fruttifero, nessun risarcimento sarebbe possibile, salvo che il richiedente non provi un danno ulteriore rispetto alla mera perdita della disponibilità del bene”.
Fatta tale premessa, il Tribunale conclude che tale prova, nella specie non è stata fornita.
Al di là del clamore politico della vicenda, la decisione in esame si pone nel solco del consolidato insegnamento giurisprudenziale in materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo.