Il caso del licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di addebiti

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo, bensì in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Ne consegue che, salvo questo specifico caso, laddove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento.

Questo è quanto ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione in relazione ad un caso in cui il licenziamento era stato intimato sulla base di una contestazione contenente due distinte condotte (ord. 17 giugno 2025, n. 16358).

Su tali premesse – ha precisato la Corte – non è il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Si precisa che non è la prima volta che la Cassazione giunge a tale conclusione. Tra le altre più recenti, si segnala Cass. 7 gennaio 2025, n. 172 che aveva già condiviso i principi sopra richiamati (ne avevamo parlato in Licenziamento disciplinare per una pluralità di condotte: cosa deve dimostrare il datore di lavoro?).

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Maria Santina Panarella
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