Secondo la Cassazione, non vi è alcun automatismo in tal senso (sentenza n. 8214 del 2 aprile 2026).
La Corte d’appello, confermando il provvedimento di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti di una società, adottando una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro fra le parti, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni.
La Corte territoriale aveva sottolineato che la società era subentrata nell’appalto concernente i servizi di pulizia presso l’ospedale dove il lavoratore era addetto da molti anni, con conseguente obbligo, per tale società, secondo la c.d. clausola sociale prevista dal CCNL applicato, di assumere il personale già adibito nel medesimo servizio. Inoltre, secondo il Giudice d’appello, la condanna irrevocabile per gravi reati nonché l’interdizione perpetua dai pubblici uffici non impedivano l’assunzione posto che la mansione assegnata (addetto alle pulizie) escludeva l’assunzione del ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (dunque, attività estranea all’esercizio di qualsivoglia potestà amministrativa o di poteri autoritativi o certificativi, senza maneggio di denaro) e la commissione dei reati risaliva nel tempo; né automatismi di esclusione di tali persone, con precedenti penali, potevano ritenersi derivare dal c.d. codice antimafia.
Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la Società, ma la Suprema Corte ha ora confermato le decisioni di merito.
Il c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) – ricorda la Corte - obbliga gli imprenditori ad una più attenta selezione del personale, senza imporre alcun automatismo tra l’accertamento di precedenti penali e la mancata assunzione, soprattutto ove si segua una procedura in applicazione della c.d. clausola sociale prevista dal ccnl.
Gli artt. 82 – 85 del d.lgs. n. 159/2011 prevedono, a carico delle società concessionarie di servizi pubblici, l’acquisizione della documentazione antimafia al fine di ottenere la stipulazione di contratti con l’ente/amministrazione pubblica. La suddetta documentazione deve riferirsi, con riguardo ad una società di capitale, “al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento” nonché “anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico” (art. 85). Ove si riscontri l’adozione, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione nei confronti di tali soggetti, sussiste il divieto di stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione (art. 67 d.lgs. n. 159/2011).
La Corte ha rammentato che la documentazione antimafia può rappresentare valido strumento, per l’imprenditore, al fine di selezionare il personale da assumere e di valutare la compatibilità della personalità del soggetto da assumere rispetto alle mansioni da assegnare, in quanto tale comparazione può, eventualmente, consentire l’esonero, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'obbligo di facere a carico del datore di lavoro scaturente dalla previsione di un contratto collettivo. È indubbio, infatti, - secondo la Cassazione - che l'attitudine professionale del dipendente può essere esclusa dalla commissione di un grave reato ove la posizione da attribuire all’interno dell’impresa (e il settore di attività) possa rappresentare un veicolo, per la mafia, per controllare o guidare dall’esterno l’impresa.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva valutato comparativamente il profilo penale del lavoratore e la collocazione da assumere all’interno dell’impresa (addetto alle pulizie) ed aveva correttamente ritenuto, da un punto di vista giuridico, che nessun divieto di assunzione provenisse dalle norme del codice antimafia e, da un punto di vista fattuale (insindacabile in sede di legittimità), che i tempi di commissione dei reati (risalenti agli anni ottanta) e la mansione da affidare al lavoratore (che escludeva rapporti con il pubblico e maneggio di denaro, trattandosi di un addetto alle pulizie) non rappresentavano circostanze oggettive idonee a fondare il sospetto di una contiguità del dipendente alla criminalità organizzata.
Pertanto, il ricorso proposto dalla Società è stato rigettato.