La Corte di Cassazione è tornata a parlare di diritto di sciopero. In una recente pronuncia (sent. 30 aprile 2025, n. 11347), la Corte ha svolto un interessante approfondimento in materia di limiti del diritto di sciopero.
Un lavoratore aveva agito in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro per far dichiarare il carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento intimatogli a seguito della partecipazione ad uno sciopero. Il Tribunale, all’esito della fase sommaria, aveva accolto il ricorso ed aveva dichiarato la nullità del licenziamento, con condanna della Società alla reintegra e al risarcimento del danno. L’opposizione della datrice era stata rigettata, così come il reclamo proposto alla Corte d’appello.
Nel proporre ricorso per cassazione, la Società aveva censurato la sentenza, tra l’altro, per aver questa ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento rispetto all’astensione dal lavoro per circa un’ora.
Nel respingere le critiche mosse dalla ricorrente, la Suprema Corte ha richiamato i principi ormai consolidati in materia.
In particolare, la Cassazione ha ricordato che, con pronunce risalenti agli anni '60, la Corte Costituzionale ha affermato (sentenza 123 del 1962 e sentenza n. 1 del 1974) che il diritto di sciopero è operante nell'ordinamento indipendentemente dall'emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente limiti e modalità e che, nonostante tale carenza, lo sciopero già soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto così come fu accolto dalla Costituzione (astensione dal lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano ad essi comuni), sia a quelle che derivano dalla esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovano protezione in fondamentali principi costituzionali. La Corte costituzionale – ricorda la Cassazione - ha altresì chiarito che lo sciopero è legittimo non solo quando sia volto a finalità retributive ma anche quando, più in generale, esso venga proclamato “in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione” (sentenza n. 123 del 1962 e n. 141 del 1967).
All'interno di queste coordinate e con orientamento risalente, la Cassazione ha ribadito di aver più volte evidenziato che il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti.
Sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa e attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi, anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro.
Sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende.
Al contrario, non è rilevante l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza di proclamazione formale, così come di preavviso al datore di lavoro, di tentativi di conciliazione o di interventi dei sindacati. Il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è, poi, connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dell’istituto.
Si è ulteriormente precisato, con indirizzo risalente, ma di perdurante attualità, che il diritto di sciopero, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, non incontra altri limiti se non la protezione di diritti di pari rango costituzionale e la sua legittimità non dipende dalla proclamazione formale né dalla osservanza di regole procedurali.
Applicando tali principi al caso di specie, alla luce delle modalità con la quale era stata attuata l'astensione e dell'assenza di qualsiasi conseguenza negativa nei confronti della società datrice di lavoro, anche nei rapporti con la società appaltante, la Cassazione ha confermato la decisione di appello in ordine al legittimo esercizio del diritto di sciopero e alla conseguente nullità del licenziamento intimato per la partecipazione del lavoratore allo sciopero, secondo la previsione dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori.