Il Tribunale di Torino ha recentemente affrontato il tema degli obblighi di sicurezza nell’ambito del rapporto di lavoro dei rider addetti alle consegne (ordinanza del 3 agosto 2026).
Un lavoratore aveva adito in via d’urgenza il Tribunale lamentando l’inadeguatezza delle misure disposte dalla datrice di lavoro rispetto ai rischi connessi alla mansione svolta (rischio da condizioni metereologiche, da inquinamento atmosferico, dalle intemperie, da carenza di presidi di primo soccorso e per indisponibilità dei servizi igienici).
In relazione al rischio di calore, secondo il Giudice, la Società non aveva dimostrato di aver concretamente adottato misure idonee, limitandosi a generiche raccomandazioni nel DVR, quali quelle di “effettuare soste in aree ombreggiate o refrigerate, assumere liquidi e integratori salini, utilizzare indumenti idonei, indossare occhiali da sole e creme solari”. Tuttavia, secondo il Tribunale, “gli obblighi di prevenzione non possono essere trasferiti sull’autovalutazione del lavoratore e il loro rispetto non può comportare oneri economici a suo carico”. Inoltre, è stata riconosciuta la rilevanza dell’ordinanza della Regione Piemonte n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026 che vietava il lavoro all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 in condizioni di rischio “ALTO” secondo la mappa Worklimate.
In ordine al rischio da smog e da condizioni atmosferiche avverse – si legge nella pronuncia - il DVR aveva riconosciuto entrambi i rischi con grado “moderato”, ma le misure indicate avevano carattere di mero consiglio e non cogente per il datore di lavoro, risultando pertanto inidonee a soddisfare gli obblighi di legge.
Circa, poi, il rischio da infortuni lievi, il Giudice ha richiamato l’art. 2, comma 5, del D.M. n. 388/2003, che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori un pacchetto di medicazione il cui contenuto minimo è stabilito dall’allegato 2 del medesimo decreto.
L’ordinanza ha riconosciuto importanza anche al profilo della mancanza di servizi igienici. Richiamando l’art. 63 D.lgs. n. 81/2008 e l’Allegato IV, il Tribunale ha affermato che l’obbligo di garantire servizi igienici adeguati sussiste anche quando la prestazione non si svolga in una sede aziendale, imponendo al datore soluzioni organizzative equivalenti.
Il Giudice ha così condannato la Società datrice, per il periodo individuato nella sopra citata ordinanza:
- a non adibire il lavoratore al lavoro all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, tra le ore 12:30 e le ore 16:00, quando la mappa Worklimate segnali un livello di rischio “ALTO”;
- a fornire al ricorrente vestiario ergonomico di tipo traspirante e protettivo, copricapo con visiera, occhiali da sole con filtri UV, crema solare ad alto fattore protettivo superiore a 30, sali minerali idrosolubili, borraccia termica e acqua, nei termini di cui in motivazione;
- a fornire al ricorrente mascherine filtranti idonee a preservarlo dal rischio derivante dall’esposizione allo smog;
- a fornire al ricorrente calzature ergonomiche antipioggia e antiscivolamento, nonché indumenti antivento e antipioggia, quali giacca, pantaloni, guanti e capi idonei a proteggere dal freddo la testa, le orecchie, il collo, il naso e la bocca;
- ad individuare, nel documento di valutazione dei rischi, un luogo di riparo idoneo in caso di grandine, pioggia intensa o forte vento, dandone adeguata comunicazione al ricorrente con riferimento alla città di Torino;
- a consegnare al ricorrente un pacchetto di medicazione conforme al contenuto minimo previsto dall’allegato 2 del D.M. n. 388/2003;
- ad assicurare al ricorrente un accesso effettivo ai servizi igienici durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche mediante convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi idonei.
Sono state invece respinte le domande relative al rischio di aggressione o rapina, così come la richesta i un veicolo a pedalata assistita o motorizzato con portacarichi.