Il 4 giugno 2025 è stato firmato l’accordo di rinnovo dell’AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza del settore del commercio.
L’accordo reca elementi di novità di una certa rilevanza.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente. Ove non risulti per iscritto la previsione del termine, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Si segnala la modifica in tema di variazioni di zona. Il testo è stato uniformato a quanto già definito nell’AEC del settore Industria, rafforzando in modo sostanziale la tutela degli agenti in caso di modifiche unilaterali da parte della casa mandante, relativamente a provvigioni, prodotti e clientela.
Le parti (art. 5) hanno concordato espressamente sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni in peius per l’agente del contenuto economico del contratto derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e e/o della misura delle provvigioni che non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto. Le variazioni in peius per l’agente si considerano:
Le variazioni di lievi entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta sia per gli agenti plurimandatari che per i monomandatari.
Il preponente deve fornire all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine il preponente si strutturerà tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.
Il preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale e corrisponderà le relative provvigioni.
È previsto l’obbligo per il preponente di fornire all’agente, alla fine di ogni mese o trimestre, le copie delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale.
È stato inoltre chiarito che il compenso previsto dal patto di non concorrenza come previsto dall’art. 1751 bis c.p.c. ha natura complementare rispetto alle indennità previste dall’art. 1751 c.c. e alle indennità di fine rapporto e non può essere in esse ricompreso.
È previsto anche che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante ai sensi dell’art. 1 bis in aggiunta alle provvigioni sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali, quali le variazioni contrattuali, il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale.