Ferie arretrate? Il datore deve dimostrare di aver garantito al lavoratore l’effettiva fruizione

Grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue. Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 18 luglio 2025, n. 20035)

L'art. 5, co. 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, co. 55, L. n. 228/2012 – secondo la Suprema Corte – deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Ne consegue che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax al quale le stesse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

In argomento si veda anche Le ferie non godute vanno pagate: la Corte di Giustizia dà ragione all’ex dipendente pubblico (italiano), nonché Ferie non godute: al dirigente spetta l’indennità sostitutiva delle ferie?

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Maria Santina Panarella
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