Con l’ordinanza del 14 gennaio 2026, n. 787 la Corte di Cassazione ha affermato importanti principi in tema di trattativa sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, ritenendo lo scambio di e-mail mezzo idoneo a rendere effettiva la trattativa. La pronuncia - depositata contestualmente ad altra (Cass. ord. 14 gennaio 2026 n. 789) relativa alla legittimità, in relazione al parametro di valutazione dell’eventuale condotta antisindacale, della trattativa condotta a mezzo whatsapp (su di essa si veda sul nostro sitoCondotta antisindacale e obblighi di informazione: è sufficiente lo scambio a mezzo whatsapp?) – sembra, proprio per questo, configurare un indirizzo ormai accreditato.
I fatti di causa
Il Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia (Coisp) aveva agito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori davanti al Tribunale di Rovigo censurando i comportamenti tenuti dal Questore nella modifica degli orari di lavoro del personale di polizia addetto all'ufficio DIGOS.
Secondo il sindacato ricorrente era stato violato l'art. 7, co. 6, dell'Accordo Nazionale Quadro in quanto l'incontro in contraddittorio con le sigle sindacali – previsto nel caso in cui vi fosse una modifica oraria resa necessaria da comprovate e specifiche esigenze – era stato sostituto da uno scambio di e-mail.
Nel merito, il sindacato ricorrente contestava la violazione dell'art. 9 dell'ANQ, perché la modifica degli orari esorbitava dai quadranti orari ivi previsti, nonché dell'art. 16 del D.P.R. n. 164 del 2002, perché il nuovo orario comportava il superamento della durata massima di sei ore della giornata lavorativa.
Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Rovigo e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia che in particolare, quanto al profilo procedurale, riteneva che “l'essersi condiviso il tema delle modifiche orarie mediante scambio di mail e non mediante l'incontro previsto dall'ANQ non realizzasse un vulnus alle prerogative sindacali, avendo tra l'altro lo stesso sindacato ricorrente utilizzato tale modalità di interlocuzione con la controparte datoriale… il diritto di informazione e partecipazione era stato salvaguardato, in quanto la trattativa sindacale era stata effettiva e che ciò era sufficiente a ritenere non compressa la libertà sindacale della Coisp”.
L’ordinanza della Corte di Cassazione
Le predette affermazioni sono state condivise dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza in commento nel rigettare il primo motivo di ricorso proposto dal sindacato ha affermato il seguente principio di diritto: “Il tema non è quello dell'intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva (v. Cass., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295), ma, nella logica di un'aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un effettivo oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi (v. Cass. 3 febbraio 2004 n. 1968; Cass. 9 maggio 2005, n. 9589). Contrasto che non si misura in modo dirimente sulla formale violazione di previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma in concreto nell'essersi realizzata la lesione degli interessi che sono tutelati da quelle previsioni, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l'asserito vulnus si sarebbe realizzato. Ciò è del resto coerente con l'indirizzo per cui la definizione della condotta antisindacale, anche nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti (Cass. 18 aprile 2007, n. 9250) ed è altresì coerente con la natura del confronto sindacale, destinato a muoversi sul terreno dell'osservanza di fatto delle reciproche sfere di libertà e di confronto e non sulla base del rispetto o meno di forme. Senza dubbio la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto - come è nel caso di specie - risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non vi è luogo ad assumere alcun rimedio”.