Dipendenza dal gioco: la Cassazione esclude la responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In una recente ed interessante pronuncia, la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i danni derivanti dalla dipendenza patologica dal gioco d’azzardo (sentenza, 16 luglio 2026, n. 23339).

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, esponendo di aver iniziato a giocare in maniera smodata con slot machine e macchine jackpot cinque anni prima, tanto da sviluppare una forma di dipendenza patologica dal gioco. Dopo tre anni, egli era stato ricoverato con diagnosi di dipendenza dall’alcol, disturbo bipolare, gioco d’azzardo patologico ed il disturbo lo aveva reso invalido civile. Secondo la tesi dell’attore, sia il danno alla salute causato dal gioco patologico, sia la spesa sostenuta per giocare costituivano danni dei quali avrebbe dovuto rispondere l’Amministrazione convenuta, ai sensi dell’art. 2050 c.c., per avere omesso di realizzare una sistematica campagna di informazione al fine di rendere noti gli effetti negativi dell’utilizzo di tali strumenti, suggerendo limitazioni e cautele.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, dichiarando di voler prescindere dal problema dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 2050 c.c., pure definita “dubbia”, e ritenendo che, all’epoca in cui l’attore aveva dichiarato essere insorta la sua ludopatia (2011), non esisteva alcuna norma che imponesse all’Amministrazione di informare i giocatori sui rischi della dipendenza dal gioco d’azzardo.

La Corte d’Appello aveva poi affermato che l’attività di gestione dei giochi d’azzardo svolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sarebbe potuta ritenere “pericolosa”, per i fini di cui all’art. 2050 c.c., solo nel caso di inosservanza di specifici obblighi imposti dalla legge al fine di prevenire la ludopatia; tali obblighi, tuttavia, all’epoca dei fatti non esistevano. Infatti, secondo la Corte territoriale, non solo l’art. 1, comma 70, della l. 220/10 invocato dall’attore non imponeva alcun obbligo diretto e specifico all’Agenzia delle Dogane, ma gli obblighi informativi volti a prevenire la dipendenza patologica dal gioco, introdotti dal d.l. 158/12, gravano sui gestori delle sale da gioco e non sull’Agenzia delle Dogane.

Nel respingere il ricorso dell’attore, la Cassazione ha reputato le tesi ribadite infondate in quanto dirette ad addossare a titolo di colpa, all’Amministrazione convenuta, la violazione d’una norma inesistente.

Da quanto osservato dalla Cassazione, il ricorrente, in pratica, aveva imputato a titolo di colpa all’Amministrazione di non avere dato attuazione ad una legge di delega, per trarne la duplice conclusione che, se la delega fosse stata attuata, l’informazione sui rischi della ludopatia sarebbe a lui pervenuta; e che, se l’informazione sui rischi della ludopatia fosse a lui pervenuta, si sarebbe astenuto dal giocare.

Ma – secondo la pronuncia - sul piano della causalità materiale la mancata adozione d’un atto amministrativo generale, e a contenuto non predeterminato da una norma primaria, se non con generica indicazione delle finalità e degli interessi tutelati, non consente affatto di supporre che, se quell’atto fosse stato adottato, con ragionevole probabilità avrebbe introdotto misure capillari, efficienti ed efficaci per prevenire la ludopatia; e tanto meno la previa esistenza di tali misure avrebbe consentito di ritenere, con ragionevole probabilità, che il ricorrente si sarebbe astenuto dal divenire ludopatico.

La spiegazione causale, infatti, nel mondo del diritto “si basa sull’id quod plerumque accidit: vale a dire sulla osservazione d’un fenomeno che tende a ripetersi, per trarne la conclusione che anche in futuro una determinata condotta determinerà quel determinato effetto, secondo leggi scientifiche di copertura o dati statistici di conferma”. Nel caso di specie, mancherebbero tanto le prime, quanto le seconde, per potere sostenere che l’adozione d’un atto amministrativo previene la ludopatia.

La Suprema Corte ha poi reputato infondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 2050 c.c.

Secondo la Corte, anche a voler supporre per mera ipotesi che potesse ritenersi attività “pericolosa” quella di produzione, vendita ed offerta al pubblico di apparecchi elettromeccanici per il gioco d’azzardo, resterebbe il fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non svolge nessuna di queste attività. L’Agenzia è l’ente preposto ad autorizzare le suddette attività; ma autorizzare un’attività pericolosa non è anch’essa un’attività pericolosa. Diversamente argomentando, “dovrebbe pervenirsi al paradosso di ritenere “pericolosa” l’attività dell’assessore che autorizzi uno scavo per mezzo di pale meccaniche: e l’evidente esito paradossale svela l’insostenibilità della premessa”.

In secondo luogo, l’art. 2050 c.c. – ha precisato la Corte – non è invocabile quando il pericolo sia generato dall’abuso, e non dall’uso, dell’attività ritenuta pericolosa e quindi, nel caso di specie, del gioco.

Anche sotto questo profilo, a seguire la logica del ricorrente, si legge nella pronuncia – “si dovrebbe pervenire all’esito paradossale di ritenere “pericolosa” ex art. 2050 c.c. la vendita di sofà o insaccati, dal momento che l’eccesso di vita sedentaria o di assunzione di lipidi provoca malattie cardiovascolari”.

La pronuncia in esame va segnalata anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza dell’ordinanza n. 13844 del 23 maggio 2025 (ne avevamo parlato anche noi in Fumatrice deceduta per carcinoma polmonare: per la Cassazione sussiste la responsabilità dell’azienda produttrice di sigarette)il cui contenuto non è stato comunque condiviso.

In primo luogo, secondo la Corte, il caso in quella sede affrontato era diverso; l’attività ascritta dall’attore all’Agenzia delle Dogane non consisteva nella produzione di qualcosa, ma solo nell’autorizzazione all’esercizio di una attività di per sé lecita. Né l’attore aveva mai prospettato, a titolo di colpa, un inefficiente o inesistente esercizio dei poteri di controllo e coercizione sui gestori di apparecchi elettromeccanici per il gioco, tali da riferire l’attività propria di questi ultimi direttamente all’Agenzia.

In secondo luogo, il suddetto precedente ha adottato una nozione di “causalità” alla quale la Cassazione ha riferito di non poter dare continuità.

È vero, infatti, che la causalità giuridica va accertata (rectius, “spiegata”, dal momento che la causalità è un giudizio e non un fatto) in base al principio condizionalistico, secondo cui è “causa” di un evento di danno la condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato. Tuttavia – si legge nella pronuncia – “il condizionalismo puro condurrebbe ad effetti paradossali. Poiché, infatti, ex nihilo nihil fit, di qualunque fatto sarebbe teoricamente possibile trovare un antecedente causale. Così, risalendo a ritroso di causa in causa, di qualsiasi evento si finirebbe per rinvenire la genesi in cause ancestrali”.

Si tratterebbe del c.d. paradosso del rischio di sovracausalità, per evitare il quale la Corte ha stabilito da tempo vari limiti: tra questi, il limite cosiddetto della “ridondanza”: non può mai ritenersi causa materiale d’un danno l’antecedente che non fu necessario, né sufficiente a produrlo. Causa materiale dell’evento può essere soltanto l’antecedente che fu sufficiente anche se non necessario, ovvero necessario anche se non sufficiente.

Si tratta della c.d. “condizione INUS” (Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition), che non è mai soddisfatta se il danno sia derivato non dall’uso, ma dall’abuso d’una cosa che sarebbe altrimenti innocua.

In tal caso, infatti, “non è la pericolosità la causa del danno: è la condotta del danneggiato che, innescando una pericolosità altrimenti insussistente, finisce per diventare causa di questa e di quello. Un coltello può essere utilizzato per commettere un omicidio, ma a nessuno verrebbe in mente di qualificare “pericolosa” l’attività di vendita di coltelli, né di esigere dal produttore che l’acquirente sia informato della pericolosità della lama”.

La Suprema Corte ha poi reputato non condivisibile l’argomento secondo il quale l’utilizzo non informato di slot-machine farebbe venir meno l’autodeterminazione dell’utente. Lo Stato e le sue articolazioni infatti “non sono un Leviatano incombente su qualsiasi attività umana, né da essi può esigersi un inesistente obbligo di informare ogni cittadino sulle conseguenze ovvie ed evidenti delle sue scelte”.

La figura di “cittadino” prefigurata dalla Costituzione, secondo la Cassazione, “non è quella di un imbelle che ha da esser guidato per mano, ma altra, assimilabile a quella del Civis Romanus: un adulto tenuto a conoscere ed adempiere i propri doveri e le proprie responsabilità (art. 2, ultimo periodo, Cost.)”. E tra i doveri del cittadino, che non alleghi e provi una preesistente condizione di incolpevole incapacità al riguardo, “vi è quello di informarsi responsabilmente sulle conseguenze delle proprie azioni, prima ed al fine di valutare se indurvisi”.

Sarebbe contrario a qualsiasi norma e qualsiasi principio giuridico – ha proseguito la Corte - dapprima incanaglire in un vizio liberamente eletto, e poi pretendere di essere risarciti dallo Stato per non essere stati informati delle conseguenze che avrebbero potuto teoricamente indurre a desisterne.

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Maria Santina Panarella
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