In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, è configurabile un danno non patrimoniale da compressione ingiustificata della libertà di movimento del passeggero, purché allegato e provato, anche tramite presunzioni.
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione (ordinanza n. 8999 del 9 aprile 2026) accogliendo il ricorso proposto da due consumatori che avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del ritardo del volo che avevano prenotato.
Il Giudice di pace aveva condiviso la prospettazione degli attori, mentre il Tribunale aveva accolto l’appello proposto dalla compagnia aerea, asserendo che gli appellati non avevano specificato il presupposto della risarcibilità, vale a dire la copertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso.
Nell’accogliere, come detto, il ricorso dei due consumatori, la Cassazione ha affermato che l'impugnata sentenza aveva disatteso i principi contenuti nella nota sentenza n. 26972 del 2008, pure citata dal giudice d’appello.
Pur a fronte della rappresentata gravità del ritardo (protrattosi per oltre ventiquattro ore) e dell'accertamento in punto di fatto delle descritte condizioni nelle quali i ricorrenti erano stati costretti ad attendere la ripresa del viaggio (accertamento in ordine al quale la compagnia aerea non aveva mosso contestazioni in fatto), il Tribunale aveva offerto un'erronea valutazione della lesione di diritti fondamentali della persona ex art. 2059 c.c.
La Corte ha così rammentato che la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale, come modificata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12, "si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo, ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero (tale da farne emergere figura e consistenza) siccome suscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta", sicché, non ravvisandosi "una previsione normativa espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale, suscettibile di riparazione, anch'essi non altrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale”.
Proprio con riferimento al tema dei danni da inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, la Corte ha ricordato di aver già evidenziato in precedenti pronunce la rilevanza, quale fondamento di risarcibilità anche dei danni non patrimoniali, della lesione del diritto costituzionalmente tutelato ex art. 16 Cost. della libertà di circolazione (cfr. Cass., 15 febbraio 2023, n. 4723, ne avevamo parlato in Bagaglio consegnato in ritardo? Spetta il risarcimento del danno alla libertà di circolazione).
Nella sentenza impugnata – secondo la Corte - il giudice dell'appello non si era posto in linea con tali criteri, non potendo dubitarsi che anche, nel caso di specie, il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione fosse stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto dei ricorrenti, i quali “si sono trovati nell'impossibilità di allontanarsi per recarsi in albergo e non hanno ricevuto alcuna assistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata della loro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo, risentendo in tal modo un disagio che ben può essere valutato come lesione di un diritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro "libertà di movimento", con conseguente compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti”.
D'altra parte – ha precisato la Cassazione - tale diritto gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale - sebbene di natura relativa e non assoluta - presenta, tuttavia, carattere "rinforzato".