La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno da usura psico-fisica del lavoratore a causa della mancata fruizione della pausa (Cass., ord. 13 ottobre 2025, n. 27307).
La Corte d’Appello aveva respinto l'impugnazione proposta dalla Società datrice avverso la sentenza del Tribunale che, accertato il diritto dei dipendenti a fruire della pausa giornaliera, aveva condannato l’appellante al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio.
Nell’esaminare, e rigettare, il ricorso per cassazione proposto dalla datrice, la Cassazione si è soffermata sull’ammissibilità della prova presuntiva per il danno da usura psicofisica del lavoratore.
La Corte ha dapprima rammentato che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Il giudice deve, altresì, ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con un accertamento di merito presuntivo insindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto l'illegittimità della condotta datoriale protrattasi in maniera continuativa per molti anni sin dal 2008 attraverso la predisposizione di turni di lavoro consecutivi oltre le sei ore senza la fruizione della pausa di 10 minuti spettante di diritto, con conseguente danno da integrità psico-fisica determinato dalla eccessiva gravosità del lavoro e, come evidenziato dall'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003, tale da impedire il recupero delle energie psico fisiche del lavoratore.
Tali elementi presuntivi – secondo la Corte - sono idonei a sostenere l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e a ritenere non violati i principi in materia di prova presuntiva, concretandosi le censure dedotte nel ricorso in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e comunque nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta ed applicata dal giudice di merito.
In argomento si veda anche Lavoro: per il danno non patrimoniale è necessaria la prova dell'usura psico-fisica e Troppe ore di lavoro straordinario? Al lavoratore spetta il risarcimento del danno