Danno da demansionamento: rileva anche la velocità dell’evoluzione tecnologica del settore

Maria Santina Panarella
21 Febbraio 2025

Nell’ambito della dimostrazione del danno lamentato per effetto del demansionamento può incidere anche la velocità dell’evoluzione tecnologica del settore presso il quale era addetto il lavoratore.

La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza (n. 3400 pubblicata il 10 febbraio 2025), ha condiviso tale assunto, ripercorrendo i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

In tema di dequalificazione professionale – si legge nella pronuncia - è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qualvolta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.

La relativa prova spetta al lavoratore, il quale, tuttavia, non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, le statuizioni della Corte territoriale erano in linea con i principi di legittimità ora ricordati. In particolare, i giudici d’appello avevano correttamente tratto elementi presuntivi della sussistenza del danno dalla qualità delle mansioni svolte, dalla durata del demansionamento subito, dalle modalità dell’inadempimento della società (che aveva reiterato la condotta di dequalificazione) nonché dalla velocità dell’evoluzione tecnologica del settore al quale il dipendente era addetto e di cui era stato, in sostanza, privato.

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