Danno biologico terminale e danno catastrofale: la valutazione e la liquidazione devono essere autonome

In tema di responsabilità sanitaria, il danno biologico terminale, inteso come pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel lasso di tempo intercorrente tra la lesione mortale e il decesso, costituisce danno di natura temporanea, massimamente grave e intenso ma ontologicamente distinto dal danno da invalidità permanente. Ne consegue che questo non può essere liquidato parametrandolo alle percentuali di invalidità stabilizzate proprie del danno permanente, dovendosi invece procedere a liquidazione equitativa che valorizzi la peculiare intensità e progressività della sofferenza fino alla morte, evitando quantificazioni meramente simboliche ma anche esiti di fatto punitivi. La componente morale del danno terminale, consistente nella sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (c.d. danno catastrofale o da lucida agonia), deve essere tenuta concettualmente distinta dal danno biologico terminale e oggetto di autonoma valutazione e liquidazione equitativa, sulla base di chiari e logici parametri specificamente motivati, indipendentemente dalla durata dell'intervallo tra lesione e decesso.

Questi sono i principi che emergono da una recente ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione (ord., 12 marzo 2026, n. 5677).

Nell’ambito di tale ordinanza, la Suprema Corte ha rammentato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.

La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l'esigenza che l'importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato.

Va però certamente escluso – si legge nella pronuncia - che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché “l'idea di un danno alla salute "temporaneo", ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea "ordinaria"), non consente l'applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso”.

Resta poi ferma – ricorda la Cassazione - la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.

Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati.

Nel caso affrontato dalla Corte, la sentenza di appello aveva invece operato una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione, mancando di illustrare i criteri seguiti.

In argomento si veda anche La liquidazione del danno da lucida agonia nonché La lesione del diritto di autodeterminarsi nel caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie terminali.

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Maria Santina Panarella
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