La concessione abusiva di credito è contraria al buon costume?

Stefano Guadagno
6 Maggio 2026

La concessione abusiva di credito in favore di impresa in decozione, oltre che nulla per contrarietà a norme imperative, è da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, integrando una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione, I Sez. Civ., con ordinanza del 25 marzo 2026, n. 7134.

Il caso

La vicenda processuale trae origine dalla domanda di insinuazione al passivo da parte di un istituto di credito per il debito derivante da un precedente finanziamento (chirografario) concesso quale misura di sostegno per ripristino di liquidità ai sensi della Legge n. 40 del 2020, utilizzata per assorbire l’esposizione del conto corrente intestato alla società poi fallita.

Il Tribunale aveva accertato che la banca, per il tramite di tale operazione, aveva sostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografario con altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica. Aveva quindi rinvenuto nelle circostanze di cui sopra “un indice particolarmente significativo della consapevolezza da parte dell'istituto di credito in questione dell'incapacità della società debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni se non generando ulteriore debito”. Aveva inoltre riscontrato una carenza di istruttoria da parte della banca finanziatrice che “non aveva, in realtà, effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendo inteso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo credito ristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica”. Aveva pertanto concluso che “tale condotta non solo ha aggravato il dissesto dell'impresa, quantomeno dell'importo pari al finanziamento concesso ma ne ha anche ritardato l'emersione”.

Su queste premesse in fatto, il Tribunale aveva dichiarato la nullità del finanziamento in quanto contrario a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c. e, comunque, che le somme erogate non erano ripetibili a norma dell’art. 2035 c.c.

Ha proposto ricorso per cassazione la banca creditrice.

Concessione abusiva di credito: una ipotesi di reato-contratto?

L’ordinanza in esame muove dalla premessa che “il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell' inefficacia” (tra le più recenti, v. Cass. n. 15844 del 2022).

D’altro canto, “se il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l'atto negoziale così compiuto è sanzionato, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., con la sua nullità (Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione a realizzare, in ragione dell'assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.)”.

Viene evocata quindi la categoria dei c.d. reati-contratto, come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di un debito usuraio, ove “il contratto collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una norma imperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta la stipulazione”.

Rileva quindi la Corte che “il delitto di bancarotta è ravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2, n. 2, L.Fall.), nella condotta dell'amministratore che si sia concretizzata nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell' impresa), che sia causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento” (Cass. n. 11218 del 2023).

Ne consegue che, “Il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell'art. 1418 c.c., da nullità”.

L’irripetibilità del finanziamento

La Corte evidenzia che, avuto riguardo al disposto dell’art. 2035 c.c. – che preclude la ripetizione di quanto pagato per uno scopoche costituisca offesa al buon costume – “la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico", come nel caso di "chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva", che "non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume”.

Richiamato il consolidato insegnamento del Supremo Collegio (su tutte, Cass. n. 16706 del 2020), l’ordinanza ritiene che “contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all' imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell' impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato".

D’altro canto, “nulla vieta che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., possa essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell'irripetibilità sancita dall'art. 2035 c.c., ove si ravvisino (come ha accertato il Tribunale) prestazioni dettate da finalità per l'appunto immorali, posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l'ordine pubblico può senz'altro essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all'art. 2035 cit”.

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