Quando il convivente è lavoratore subordinato?

Stefano Guadagno
17 Febbraio 2026

La presunzione della gratuità delle prestazioni rese dal convivente more uxorio è vinta dalla rigorosa prova della subordinazione.

In questi termini si è espressa la Cassazione con ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026.

Il caso

Una lavoratrice aveva agito per l’accertamento della natura subordinata del rapporto svolto presso uno studio legale, pur essendo la stessa lavoratrice convivente more uxorio del titolare.

La domanda, rigettata in primo grado, è stata accolta dalla Corte d’Appello, la quale ha riscontrato la presenza di una serie di indici sintomatici della subordinazione, che rendevano inverosimile la tesi della mera liberalità delle erogazioni patrimoniali in favore della lavoratrice.

Il rapporto di lavoro subordinato del convivente more uxorio

La Cassazione muove dal richiamo al principio secondo cui “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (in questi termini, in precedenza, Cass. civ. sez. lav., 16 giugno 2015, n. 12433).

Applicando tale principio, l’ordinanza in commento condivide il giudizio operato dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto superata la presunzione della gratuità, e accertato la sussistenza di un vincolo di subordinazione, sulla base di una serie di elementi, tra i quali,

  • il pagamento continuativo di un compenso fisso;
  • il riconoscimento di specifiche voci retributive proprie del rapporto di lavoro dipendente (ferie, tredicesima, quattordicesima, t.f.r.);
  • l’inserimento stabile nell’organizzazione dello studio legale;
  • la mancanza di un rischio economico;
  • l’esistenza di indici accessori della subordinazione, quale l’utilizzo degli strumenti dello studio.

Su tali premesse la Corte ha confermato la sentenza di appello, che aveva dichiarato che tra la ricorrente e lo studio legale era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e condannato il convenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto.

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