Nei contratti bancari il requisito di forma scritta previsto dall’art. 117 t.u.b. è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, anche se manca la la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi da comportamenti concludenti.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 17409 del 2 giugno 2026.
La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una sentenza di merito che aveva escluso il rispetto della forma scritta prescritto dall’art. 117 D.Lgs. 385 del 1993 con riferimento a due contratti di conto corrente non recanti la sottoscrizione della banca, ma solo quella del cliente.
L’ordinanza in commento muove dal principio affermato, con riguardo al contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898), che – valorizzando la finalità di protezione del requisito di forma di cui all’art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998 – hanno concluso che lo stesso requisito debba essere inteso in senso funzionale e che, pertanto, è rispettato “ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto”.
Tale principio è stato esteso anche ai contratti bancari (Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 28500). Come ulteriormente chiarito da Cass. n. 18230 del 3 luglio 2024 (sul nostro sito, La mancata consegna del documento contrattuale dalla Banca al cliente non ne determina la nullità), “la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell’istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente”.
Sviluppando queste considerazioni, il Collegio, nel provvedimento in esame, evidenzia come il requisito di forma scritta ad substantiam, anche nei contratti bancari, sia volto a favorire “la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire”. Se ne deve dunque trarre il corollario che “pure in tema di contratti bancari … il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un esemplare del medesimo”, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa”.
Dunque, conclude la Corte “nel contratto di conto corrente risulta soddisfatto l’obbligo della forma scritta ad substantiam, anche nel caso di sottoscrizione da parte del solo correntista, quando la copia prodotta in giudizio dal cliente rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato” ben potendo il consenso della banca come si è detto desumersi alla stregua di comportamenti concludenti posti in essere dall’istituto precedentemente alla produzione in giudizio dei contratti ed esternati nel corso dei rapporti, fra i quali, vanno menzionati la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente e la comunicazione degli estratti conto che non erano mai stati contestati”.
Applicando tali principi al caso di specie, l’ordinanza in esame imputa alla sentenza di appello di avere omesso di dare rilievo a “quei comportamenti concludenti realizzati in precedenza, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto”.