La Corte di Cassazione ha confermato la debenza dell’indennità sostitutiva del preavviso da parte di un lavoratore che si era dimesso entro un anno dalla nascita del figlio e che aveva usufruito del congedo obbligatorio di paternità (e non di quello di lunga durata) (sent., 26 maggio 2026, n. 16324).
La Corte territoriale aveva respinto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Società, aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla datrice di lavoro il pagamento dell’importo chiesto a titolo di indennità di mancato preavviso sulla premessa che fosse stata indebitamente trattenuta. Il lavoratore aveva chiesto di usufruire del congedo obbligatorio quale padre lavoratore ai sensi dell’art. 4, co. 24, lett. a) della l. 92/2012 e si era poi dimesso senza preavviso entro un anno dalla nascita del figlio. All’atto della liquidazione in favore del lavoratore delle spettanze maturate, la datrice aveva però trattenuto l’indennità sostitutiva del preavviso.
Nel rigettare il ricorso del lavoratore, la Corte di Cassazione, richiamato il testo dell’art. 55 d.lgs. n. 151/2001, come riformato dal d.lgs. n. 80/2015, applicabile ratione temporis, ha precisato che la ratio dell’esonero dal preavviso dei genitori che si dimettono nel primo anno di vita del bambino, in cui vige il divieto di licenziamento, va ravvisata nell’esigenza di assicurare una tutela rafforzata alla lavoratrice madre e al lavoratore padre che abbia fruito del congedo previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 151/2001 (in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
Respingendo la tesi proposta dal lavoratore, la Suprema Corte ha rilevato che non vi è alcuna discriminazione, in quanto “l’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 colloca sullo stesso piano la lavoratrice madre e il lavoratore padre che abbia fruito del congedo previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 151/2001 (in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre), sul presupposto dell’identità di condizioni”.
L’art. 55 d.lgs. n. 151/2001 – secondo la Corte - è stato oggetto di una mera ricognizione normativa da parte del d.lgs. n. 80/2015, nel pieno rispetto della delega contenuta nella legge n. 183/2014, ed in particolare del principio e criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 9 lett. g) della stessa legge (la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese).
Inoltre, l'art. 54, comma 7, del d.lgs. n. 151/2001 è stato successivamente modificato dall’art. 2 lett. r) del d.lgs. n. 105/2022, di attuazione della Direttiva n. 1158/2019 nel senso che segue: “In caso di fruizione del congedo di paternità di cui agli artt. 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5”.
Le tutele previste dall’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001 sono state dunque ampliate da tale disposizione, con l’estensione del divieto di licenziamento anche al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001; per effetto di tale ampliamento anche la tutela prevista dall’art. 55 comma 2 risulta ampliata, dato il riferimento ivi contenuto alla disposizione del comma 1, che a sua volta si riferisce al “periodo in cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento”.
Tuttavia, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2022, di attuazione della Direttiva n. 1158/2019 non erano applicabili giudizio, avendo il lavoratore presentato le dimissioni nell’anno 2017.
Il ricorso, come detto, è stato respinto.