Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA

La Commissione Europea ha pubblicato il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, elaborato da esperti indipendenti, e diretto ad aiutare i fornitori e gli operatori di sistemi di ia generativa a rispettare gli obblighi della legge sull’intelligenza artificiale in materia di etichettatura e marcatura dei contenuti generati dall'IA (articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5, della legge sull'IA).

Si rammenta che l'adesione al Codice è volontaria, ma i requisiti di trasparenza previsti dall'articolo 50 della legge sull'IA sono obblighi giuridici.

Come viene precisato sul sito istituzionale della Commissione Europea, il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA (PDF) è ora oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione e del Comitato per l’IA.

Il Codice si forma di due parti:

Sezione 1: Marcatura e rilevamento di contenuti generati e manipolati da AI applicabili ai fornitori di sistemi generativi di intelligenza artificiale (providers of AI systems)

Gli obiettivi di tale sezione sono i seguenti:

a) fornire un documento guida per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 50, par. 2 e par. 5 della legge sull’IA;

b) assistere i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale che generano contenuti audio, immagini, video o testuali sintetici nel rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’art. 50 cit.;

c) consentire alle autorità competenti di valutare la conformità da parte dei fornitori che si affidano al codice per dimostrare il rispetto di tali obblighi in modo coerente ed uniforme in tutta l’Unione.

Sezione 2: Etichettatura di deep fakes e di testi generati e manipolati dall’IA (deployers of AI systems)

Tale sezione ha i seguenti specifici obiettivi:

a) fungere da documento guida per dimostrare la conformità agli obblighi dei distributori di sistemi generativi di intelligenza artificiale;

b) garantire che i distributori di sistemi di IA che generano o manipolano immagini, contenuti audio o video che costituiscono un deep fake o un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rispettino i loro obblighi ai sensi dell’art. 50;

c) consentire alle autorità competenti di valutare la conformità da parte dei distributori che si affidano al Codice per dimostrare il rispetto degli obblighi in maniera coerente e uniforme in tutta l’Unione.

A seguito di una valutazione positiva del codice, tutti i fornitori e gli operatori che decideranno di firmarlo, potranno fare affidamento sulle sue previsioni per dimostrare la conformità alle norme della legge sull'IA per l'etichettatura e il rilevamento dei contenuti generati dall'IA, dei deep fake e di determinate pubblicazioni di testo.

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Maria Santina Panarella
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