Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la questione della natura dei crediti vantati dai lavoratori in ipotesi di illegittima cessione di azienda o di un suo ramo (Cass. 2 marzo 2026, n. 4665).
Nell’ambito dell’articolata ed interessante pronuncia, la Corte ha rammentato che nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella di pubblicazione del provvedimento giudiziale che dichiara illegittima la cessione, potendo ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c.
I crediti vantati dai lavoratori per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione, hanno invece natura retributiva e non più risarcitoria, in base all'insegnamento delle Sezioni unite civili con la sentenza n. 2990 del 2018, cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2019, ha riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto anche per la fattispecie della illegittima cessione di ramo d'azienda.
Da tali principi – ricorda la Cassazione - discende che il lavoratore ha diritto, nei confronti della cedente, al risarcimento del danno per il periodo che intercorre dalla cessione, o meglio dalla messa in mora, fino alla sentenza dichiarativa della nullità della cessione, con detraibilità dell'aliunde perceptum; per il periodo successivo alla sentenza che accerta l'illegittimità della cessione sussiste, invece, in capo al datore cedente che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni. In tal caso, data la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito.
Nella fattispecie oggetto di causa – osserva la Corte – costituivano circostanze pacifiche l'avvenuta cessione del ramo d'azienda, il licenziamento del lavoratore ad opera della cessionaria e la contestuale conclusione di un accordo conciliativo tra questa e il lavoratore, accordo comprensivo del cd. incentivo all'esodo; la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittima la cessione, pronuncia alla quale era seguita la reintegra del lavoratore presso l'originaria cedente.
Il credito che era stato azionato in sede monitoria dal lavoratore nei confronti della cedente aveva ad oggetto il risarcimento del danno rivendicato, dopo la declaratoria di illegittimità della cessione, per il periodo intercorrente dalla messa in mora fino alla reintegra (rectius fino alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità della cessione). Secondo la Corte, la natura risarcitoria del credito legittimava l'applicazione della compensatio lucri cum damno e, in coerenza con tale principio, la somma rivendicata dal lavoratore era stata depurata dalle retribuzioni al medesimo versate dalla cessionaria per l'intera la durata di tale rapporto.
Secondo la Cassazione, l’interpretazione data dalla Corte d'Appello all'accordo conciliativo, secondo cui "il fatto giuridico da cui trae origine la conciliazione è indubitabilmente la cessione stessa", non solo tradisce il tenore letterale dell'accordo, ma è frutto di “un'errata applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno e del sotteso canone di causalità adeguata, che induce a computare solo le conseguenze vantaggiose che appartengano alla serie causale dell'illecito e non quelle che abbiano una autonoma fonte e trovino nell'illecito solo un coefficiente occasionale”.
Nella specie – ha concluso la Cassazione - il vantaggio rappresentato dall'incentivo all'esodo non è originato dallo stesso fatto causativo del danno, vale a dire dall'illegittima cessione, ma trova il proprio antecedente causale nella risoluzione del rapporto con la cessionaria per riduzione del personale. E, mentre non è dubitabile che abbia natura compensativa del danno arrecato dall'illegittima cessione quanto percepito dal lavoratore nello svolgimento del rapporto con la cessionaria, atteso che in tale rapporto il predetto ha impiegato la medesima capacità lavorativa prima destinata alla cedente, al contrario, l'incentivo all'esodo è corrisposto per compensare il danno derivante dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria e non ha alcuna relazione causale con la precedente cessione.