CCNL Sanità 2022-2024: firmato il rinnovo

Stefano Guadagno
31 Ottobre 2025

Il 27 ottobre 2025 è stato firmato il CCNL per il personale dipendente dalle aziende ed enti del comparto sanità. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2024.

Oltre agli incrementi salariali, si registrano interessanti novità nella disciplina dell’orario di lavo: nelle strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie, l’orario ordinario di lavoro può essere articolato su quattro giorni. L’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è volontaria e comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL (art. 27, co. 4).

Novità anche con riguardo al lavoro agile (art. 28): i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità o che godano dei benefici a sostegno della genitorialità, e per le altre casistiche individuate dalla contrattazione integrativa, possono aumentare i giorni in modalità agile o da remoto.

Di particolare interesse la ridefinizione della c.d. pronta disponibilità, quale servizio caratterizzato dall’obbligo del lavoratore di raggiungere la struttura o di fornire assistenza da remoto con modalità telefonica e/o telematica, nel tempo previsto dall’azienda. In caso di chiamata, in luogo del pagamento come ore straordinarie o dell’accantonamento nella banca ore, il dipendente può richiedere il recupero orario (art. 31).

Inoltre, è previsto, all’art. 32, che “Gli operatori delle professioni sanitarie con orario di lavoro a tempo pieno possono, su base volontaria, effettuare prestazioni aggiuntive al di fuori dell’orario di lavoro richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale dalle Aziende o Enti ai propri dipendenti allo scopo di: - ridurre le liste di attesa; - fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale; - raggiungere obiettivi ulteriori rispetto a quelli assegnati”. La collaborazione diretta è svolta su base volontaria, al di fuori dell’orario di lavoro, è consentita solo dopo che l’intero orario di servizio sia stato effettivamente reso e non può essere prestata durante assenze, permessi e congedi.

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