Assunzione tardiva e messa in mora

L'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro rispetto all’assunzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. ed è quindi sufficiente ai fini della decorrenza del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione di quanto dovuto.

Con tale principio, la Corte di Cassazione (ordinanza 8 luglio 2026, n. 22877) ha accolto il ricorso di un’aspirante lavoratrice che, dopo aver ottenuto una pronuncia di accertamento del suo diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria, aveva convenuto in giudizio la Regione e la Asl competente al fine di sentirle condannare al risarcimento del danno da ritardata assunzione.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo un danno patrimoniale di oltre seicento mila euro per il periodo di ritardo nell’assunzione. Ai fini della decorrenza, il Giudice aveva considerato la data in cui, con missiva recapitata alla ASL, la ricorrente aveva espressamente chiesto all'Azienda di essere chiamata in servizio a copertura di uno dei posti disponibili e, dunque, aveva offerto la propria prestazione lavorativa determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro.

La Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado, avvalorandone l'impianto decisorio, in relazione, in particolare, all’individuazione dell'atto di costituzione in mora nella data della missiva sopra citata e non in quella costituita dalla notifica del ricorso al Tar.

La lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, l’errore della sentenza in punto di decorrenza del risarcimento.

Nel richiamare Cass. n. 22294/2023, la Corte di Cassazione ha confermato il principio sopra ricordato, affermando che, in tema di pubblico impiego, “l’esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 cod. civ., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto”.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram