È illegittimo il licenziamento intimato all’autista tossicodipendente che aveva dichiarato di voler intraprendere un percorso di disintossicazione. Lo ha confermato la Cassazione in una recente sentenza (n. 2375 del 4 febbraio 2026).
Un lavoratore dipendente di un’azienda di trasporto pubblico, dopo essere risultato positivo ai test per l’assunzione di sostanze stupefacenti, era stato licenziato per giusta causa.
Impugnato il licenziamento, il Tribunale aveva respinto le domande del lavoratore. La Corte di appello, invece, in totale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ed aveva ordinato alla società di reintegrare in servizio il lavoratore con le tutele ex art. 18 co. 4 legge. n. 300/1970.
In particolare, i giudici di appello avevano rilevato, tra le altre cose, che, nella vicenda di specie, nel periodo tra l’accertamento dell’avvenuta assunzione di sostanze e l’incolpazione disciplinare, il lavoratore aveva dichiarato di volere intraprendere un percorso di disintossicazione. Inoltre, secondo i giudici di appello, non rilevava, ai fini della fondatezza degli addebiti, la gravità dei fatti ex art. 2119 c.c. che venivano “sterilizzati dalle norme di favor in tema di tutela dei lavoratori tossicodipendenti, come confermato dall’art. 125 co. 3 DPR n. 309/90”. Da qui la conclusione nel senso dell’illegittimità del licenziamento.
La Cassazione, nel respingere il ricorso dell’azienda datrice di lavoro, ha affermato che la ratio delle norme che venivano in rilievo (l’art. 124[1] e l’art. 125[2] del D.P.R. n. 309/1990) è quella di assegnare ai lavoratori con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti un diritto alla conservazione del posto, a determinate condizioni: sottoporsi a un programma terapeutico-riabilitativo e portarlo positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita.
Nel caso di specie, come si è visto, la Corte di appello aveva accertato che, nel periodo tra l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti e l’incolpazione disciplinare, il lavoratore aveva dichiarato di volere intraprendere un percorso di disintossicazione, come confermato anche in sede di audizione disciplinare e come era poi effettivamente avvenuto. Tale circostanza, secondo la Cassazione, era stata correttamente ritenuta sufficiente, nell’ottica di bilanciamento di interessi richiesto dalle norme, ai fini di impedire il licenziamento del lavoratore tossicodipendente.
[1] Tale norma così recita: “1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro Numero di raccolta generale 2375/2026 volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni. Data pubblicazione 04/02/2026 per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio”.
[2] Secondo tale disposizione: “1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il Numero di raccolta generale 2375/2026 lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta Data pubblicazione 04/02/2026 rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni”.