Clausole anatocistiche: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente

Stefano Guadagno
13 Novembre 2024

La sentenza della Cassazione n. 28215 del 4 novembre 2024 ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione inviata dalla banca alla correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottato dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi.

La questione, tra le altre, sottoposta all’esame del Supremo Collegio attiene alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi.

La sentenza muove dalla disamina dell’evoluzione normativa in materia, e del susseguente dibattito giurisprudenziale.

Giova evidenziare che, a seguito delle note pronunce della Suprema Corte del 17 marzo 1999, n. 2374 e del 30 marzo 1999 n. 3096 - che hanno modificato l’interpretazione, sino ad allora prevalente, circa la natura di uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi – il Legislatore, con l'art. 25, secondo comma, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l’art. 120 del D. Lgs. 385/1993 (TUB), attribuendo al CICR il potere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, all’unica condizione che sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.

Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425.

Il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù della delega conferita dal comma 2 dell’art. 25 D.Lgs. 342/99, aveva, nelle more, dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.

Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio” e che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (3° comma).

Si è andato quindi affermando nella giurisprudenza di legittimità un orientamento (risalente alla sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020), secondo il quale è " In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell' art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 , le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera".

Conseguentemente, l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera CICR ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è "inattuabile". Infatti, "le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset".

Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 21 giugno 2021, n. 17634; Cass. 1° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210).

Si registrano, invero, anche interventi di segno contrario nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, due recenti pronunce del Supremo Collegio – ordinanze n. 5054 e n. 5064 del 26 febbraio 2024 - affermano la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista all'esito di una "valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece... tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione".

La sentenza in commento si confronta con tale orientamento, ritenendo che “Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”. Le pronunce invocate nel ricorso – conclude la sentenza in esame - deciso dall’ordinanza in esame “non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale”.

La Corte, dunque, ritiene di dover dare continuità all’orientamento secondo cui  la comunicazione inviata dalla banca al correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottati dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi, pur in assenza della prova della conoscenza da parte della correntista di tale comunicazione (avvenuta mediante invio dell'estratto conto) e in virtù di una determinazione unilaterale della banca.

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