Ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione

Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito; a questo fine, è sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

La Cassazione, in una recente pronuncia (ordinanza 6 giugno 2025, n. 15114), ha confermato il proprio orientamento che aveva evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4, alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.

In questa prospettiva, non ha alcun rilievo, secondo la Cassazione, che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.

Già le Sezioni Unite della Corte (n. 16303/2018) avevano affermato che “la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”.

Nel caso affrontato dalla Corte, la soluzione del giudice di merito è stata reputata coerente con tali principi. Nella sentenza impugnata, si era proceduto, ai fini della verifica del superamento del tasso di soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.

Era stato infatti accertato che il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese assicurative, era pari al 14,97%, dunque superiore a quello soglia del periodo della pattuizione contrattuale (maggio 2009), stabilito nella misura del 13,45%, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e applicabilità del disposto di cui all'art. 1815, 2° co. c.c.

Come ricorda la Corte, il TAEG rappresenta l'indice rilevatore dell'usura, alla luce della previsione di cui all'art. 644 c.p. e del D.L. n. 394/2000 secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che supera-no il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

In sintesi, dunque, “al fine della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza”.

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Maria Santina Panarella
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