Con la sentenza n. 53 del 27 aprile 2026 il Tribunale di Trento, sezione lavoro, ha condannato un noto chef stellato per alcune dichiarazioni rese da quest’ultimo sui social media e durante interviste pubbliche dal carattere discriminatorio e dotate di una vis dissuasiva all’accesso ad un dato segmento del mercato del lavoro di talune persone.
1. - Il ricorso della CGIL del Trentino
La CGIL del Trentino ha proposto ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 lamentando la condotta discriminatoria posta in essere da un noto chef stellato a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in diverse occasioni e in diverse sedi.
Le dichiarazioni ritenute discriminatorie avevano ad oggetto un annuncio di lavoro pubblicato su un noto social network. L’annuncio di lavoro è stato poi ripreso e diffuso sui social media e su numerose testate giornalistiche.
Lo chef aveva inoltre rilasciato durante una trasmissione radiofonica altre dichiarazioni riguardanti le proprie convinzioni personali, le opinioni politiche e l’orientamento sessuale di cui tiene conto nel selezionare i propri collaboratori.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte ricorrente ha richiamato quanto previsto dal d.lgs. n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2008/78 che vieta le discriminazioni legate a fattori quali le convinzioni personali e l’orientamento sessuale, il cui art. 3, c. 1, lett. a) si applica anche all’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione e che ha modificato l’art. 15 della l. n. 300 del 1970.
Il quadro normativo, secondo la CGIL, troverebbe riscontro anche nella giurisprudenza italiana ed europea (si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n. 1 del 2020 e n. 20819 del 2021, nonché le pronunce della Corte di Giustizia UE, nei casi Feryn, 10.07.2008, in C-87/07; Associatia Accept, 25.04.2013 in C-81/12 e NH, 23.04.2020, in C-507/18).
Parte resistente tra le varie eccezioni ha contestato la legittimazione ad agire della CGIL “non essendo rinvenibile un gruppo individuato o astrattamente individuabile di persone cui raccordare l’azione del Sindacato e che, in ordine ai fattori protetti evocati dalla controparte, non è dato riscontrare affermazioni lesive dei diritti sindacali dei lavoratori, avendo stigmatizzato solo il contegno di alcuni lavoratori che avanzano pretese infondate nei confronti dei datori di lavoro”.
Il Tribunale di Trento con la sentenza in commento ha ritenuto il ricorso fondato.
2. - Sulla legittimazione ad agire dell’organizzazione sindacale
Sull’eccezione preliminare sollevata dal resistente il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire della CGIL del Trentino in forza del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e che prevede all’art. 5, c. 1, quanto segue: “le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso (...) sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 4, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio”.
Il comma 2 aggiunge che “i soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione”.
Per il Tribunale con la norma citata il legislatore ha inteso attribuire la legittimazione ad processum alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, “non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza di discriminazioni collettive”.
In particolare, continua il Tribunale, con il citato art. 5, c. 2, il legislatore ha riconosciuto all’organizzazione sindacale “la rappresentanza ex lege per conto di una collettività indeterminata, nei casi in cui sia impossibile individuare il soggetto o i soggetti singolarmente discriminati, tenuto conto altresì della rappresentatività dell’organizzazione rispetto all’interesse collettivo in questione”.
Il Tribunale, richiamato lo Statuto della CGIL nazionale, che all’art. 1 si definisce come un’organizzazione che “ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere” e che “promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione”, considerato che tale assunto è stato ripreso dall’art. 2 dello Statuto della CGIL del Trentino, ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire considerato che la ricorrente persegue statutariamente, a livello nazionale e non solo, l’obiettivo di contrastare qualsivoglia discriminazione in ogni aggregazione sociale e di lavoro.
3. – Le dichiarazioni discriminatorie
Passando al merito della questione, il Tribunale, ricostruita la normativa applicabile, ha ritenuto che le frasi dello chef in atti – tra cui quelle rese il 4 luglio 2025 sul Social Network riguardanti l’annuncio di lavoro (ed aventi il seguente tenore testuale: “Seleziono chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino. Da dicembre a fine marzo. Chef più 3 capo partita ed 1 pasticcere. Per info in privato. Evitate di farmi perdere tempo. Sono esclusi comunisti/fancazzisti. Master chef del cazzo ed affini. Persone con problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale. Quindi se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale…Persone referenziate se rimangono ben volentieri. Evitate di commentare cazzate sarete automaticamente bruciati”) – concretano una forma di discriminazione indiretta, essendo rivolte ad una pluralità di persone non delimitabile in concreto, ma solo in astratto, in base alle opinioni politiche e all’orientamento sessuale.
Le dichiarazioni, per il Tribunale, essendo dotate di una vis dissuasiva all’accesso ad un dato segmento del mercato del lavoro di talune persone, risultano in contrasto con i valori fondamentali della Costituzione, “in cui il lavoro, anche imprenditoriale, impone il rispetto dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di solidarietà (art. 2 Cost.) che non tollerano distinzioni o pregiudizi di sorta, vincolando l’iniziativa privata al rispetto dell’utilità sociale (art. 41 Cost.)”.
Secondo il Tribunale, pur garantendo l’art. 21 Cost. la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, tale libertà “non ha natura di diritto assoluto e, pertanto, non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati, quali, nella specie, gli artt. 2, 3, 4, 35 e 37 Cost. che tutelano la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”.
Nel caso di specie con le proprie dichiarazioni parte resistente ha operato “una distinzione tra lavoratori non fondata su elementi oggettivi, impersonali e tecnici legati alla professione, ma su elementi soggettivi, quali il convincimento politico e la sfera dell’orientamento sessuale che costituiscono indubbi fattori protetti, suscettibili di concretare nel contesto nel quale sono state proferite e secondo l’oggettiva percezione da parte del pubblico, una forma di discriminazione indiretta (cfr. anche Cassazione Sez. Un. 21 luglio 2021 n. 2019)”.
Infine, il Tribunale ha ritenuto non dirimente ai fini della decisione della causa che non fosse in atto o programmata alcuna procedura di selezione del personale e ciò in applicazione dei principi affermati dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella causa NH.
Nella predetta pronuncia, la Corte europea ha evidenziato che occorre porre l’attenzione sullo status dell’autore, nel caso di specie uno chef stellato noto al grande pubblico che gode di una certa esposizione mediatica e quindi capace di esercitare una certa influenza nell’ambito delle politiche di assunzione attuate nell’ambiente interessato.
In conclusione, il Tribunale, accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dallo chef, ha condannato quest’ultimo a pagare una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento e alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale a sua scelta tra la “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “Il Sole 24 ore” e Il Fatto Quotidiano”.